L´Inps con il messaggio n. 18311 del 12 luglio 2007 ha rifatto il punto sul criterio di computo del periodo di congedo di maternità ante partum.

Congedo di maternità ante partum: le nuove istruzioni dell’Inps

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A seguito della sentenza n. 1401/02 della Corte di Cassazione, l’Inps ha dovuto rivedere alcune delle istruzioni fornite con la circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982 relative al computo del periodo di assenza dal lavoro per maternità.

L´art. 16 del Decreto legislativo n. 151/01, già art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 1204/71,  relativamente al congedo di maternità ante partum, sancisce il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto.

Con la circolare n. 134382/82 l’Inps aveva sostenuto che “«i due mesi precedenti la data pre-sunta del parto” dovevano essere conteggiati a ritroso secondo il calendario comune partendo dalla data presunta del parto e includendo nel computo "anche" la stessa data presunta parto. Conseguentemente, secondo tali indicazioni, il periodo di congedo ordinario era esattamente pari a 5 mesi, se data presunta e data effettiva del parto risultavano coincidenti, e risultava composto complessivamente dai due mesi antecedenti la data presunta (comprensivi appunto della data "coincidente" dell´evento) e dai tre mesi successivi il parto, decorrenti dal giorno successivo alla data stessa.

Con il messaggio n. 18311/07 del 12 luglio 2007, l’Inps, ha rivisto le suddette istruzioni relative al computo del periodo di congedo di maternità ante partum, a seguito della sentenza n. 1401 dell’8 febbraio 2000 pronunciata dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione.

Il caso sottoposto al giudizio della Corte riguardava una lavoratrice disoccupata all´inizio del periodo di astensione obbligatoria e, in particolare, la spettanza e la decorrenza dell´indennità di maternità; 1a lavoratrice, infatti, si trovava all´inizio dell´astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell´indennità di disoccupazione, con diritto quindi all´indennità giornaliera di maternità ai sensi dell´art. 17 della Legge n. 1204/71. Nel caso specifico la Corte ha chiarito che il periodo di astensione di “due mesi precedenti la data presunta del parto” - previsto dall´art. 4, comma I, lett. a) della stessa legge – era determinato senza computare il giorno dell´evento, che costituisce il dies a quo per calcolare a ritroso la dura-to in questione.

A parziale rettifica del suo orientamento, l’Inps chiarisce ora che il periodo di astensione ante partum deve essere determinato senza includere la data presunta del parto, che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il dies a quo per computare a ritroso il periodo in questione.

L´Inps ha anche precisato che, se la data presunta e quella effettiva del parto risultano coincidenti, il periodo complessivo ordinario di congedo di maternità sarà pari a 5 mesi e un giorno.

A seguito del riconteggio la mamma lavoratrice guadagna così un giorno di congedo ante partum in più.

Secondo l´Istituto questo criterio di calcolo deve essere utilizzato per determinare anche il periodo di maternità indennizzabile - due mesi ante la data del parto e tre mesi successivi alla stessa – spettante alle lavoratrici autonome e ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui alla Legge n. 335/95. Anche a tali categorie, quindi, il periodo indennizzabile deve essere pari a 5 mesi ed un giorno.

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