La Legge n. 266/97 prevede incentivi al reimpiego di personale con la qualifica di dirigente nelle piccole e medie imprese (fino a 249 dipendenti)

Reimpiego dei dirigenti: agevolazioni per le Pmi

  Novità aziendali   

L’art. 20 di tale provvedimento, al fine di promuovere l’occupazione, favorisce la nascita di un servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro dei dirigenti e riqualifica l´attività delle piccole e medie imprese attraverso l´impiego di prestatori di lavoro particolarmente qualificati, incentivato dalla riduzione del costo della loro utilizzazione

Le aziende di qualsiasi settore con meno di 250 dipendenti che assumono, anche con contratto a tempo determinato e/o a tempo parziale beneficiano di una riduzione del 50% sugli oneri contributivi per un periodo fino a 12 mesi.

Usufruiscono dei vantaggi previsti dall´art. 20 della Legge n. 266/97 i dirigenti temporaneamente non occupati, che non devono aver avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi sei mesi con l´azienda intenzionata ad assumerlo.

Condizione essenziale per ottenere i benefici in esame, però, è che il dirigente sia iscritto nella Banca dati dirigenti istituita presso ogni regione.

In Lombardia, ad esempio, la Banca dati è istituita presso la l´Agenzia Regionale per il Lavoro

Il dirigente, in cerca di nuovo impiego, deve compilare un apposito modulo, indicando i suoi dati personali e le sue caratteristiche ed esperienze professionali, e presentarlo all´ufficio competente dell´Agenzia Regionale per il Lavoro che immette i suoi dati nella Banca dati dirigenti.

L´azienda, con meno di 250 dipendenti, che intende assumere il dirigente disoccupato, inoltra la richiesta nominativa all´Agenzia Regionale per il Lavoro, che avvia la pratica relativa alla domanda di assunzione e la sottopone all´esame di un apposito Comitato Consultivo. Se la domanda è accolta, il Direttore dell´Agenzia emana il decreto di autorizzazione del beneficio.

A questo punto l´azienda può svolgere tutti gli adempimenti richiesti in caso di assunzione.

Il beneficio economico consiste in una riduzione contributiva pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli Istituti previdenziali e conseguentemente l´agevolazione compete sulla contribuzione previdenziale e assistenziale a carico sia del datore di lavoro che del dirigente.

Dallo sgravio contributivo sono invece escluse le aliquote riscosse dagli enti previdenziali in qualità di soggetti esattori ma il cui gettito è destinato ad altri soggetti pubblici quali lo Stato o le Regioni (asili nido, ex Enaoli, Gescal ecc.).

Lo sgravio inoltre non è applicabile neppure alla contribuzione dovuta ai fondi o alle casse di previdenza integrativa.

 Versione stampabile




Torna