Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007

Legge 3 agosto 2007, n. 123: entrata in vigore e prime precisazioni del Ministero del lavoro

  Ambiente, Sicurezza e Trasporti  

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, è entrata in vigore lo scorso 25 agosto 2007.

Da tale data sono già operative le seguenti disposizioni:

- art. 2: possibilità di costituzione di parte civile dell´Inail nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;

- art. 3: modifiche agli articolo 7, 18 e 19 del Decreto legislativo n. 626/94, relativi all’elaborazione di unico documento di valutazione dei rischi nelle ipotesi di appalto, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, da allegare al contratto di appalto, all’obbligo di consegna del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni al RLS ed al ruolo dei RLS territoriali;

- art. 4: estensione al personale amministrativo degli enti previdenziali del potere/dovere di diffida (art. 13 del Decreto legislativo n. 124/04);

- art. 5: estensione, a tutte le imprese, delle disposizioni in tema di sospensione dell´attività, già previste dalla Legge n. 248/06 limitatamente alle imprese edili, ed ampliamento delle ipotesi di sospensione alle "gravi e reiterate" violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In merito il Ministero del lavoro con nota del 22 agosto 2007 ha già fornito alcune precisazioni:

- ambito di applicazione: il Ministero ritiene che la norma riguardi tutte le attività imprenditoriali "che esulano dunque dal campo di applicazione del citato art. 36bis e quindi al di fuori dell´ambito dell´edilizia". L´art. 5 della Legge n. 123/07 però integra la disciplina precedente (art. 36bis della Legge n. 248/06), con la conseguenza di ricomprendere nella nuova disciplina anche le imprese edili, alle quali sarà, quindi, applicabile la sospensione dell´attività nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- i presupposti di applicazione del provvedimento e l´effetto sospensivo dell´attività sono relativi solo alla specifica unità produttiva oggetto della vigilanza;

- tra i lavoratori "in nero" è da ricomprendere anche il personale extracomunitario clandestino;

- ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, è sufficiente il pagamento delle sole somme accertate dal personale ispettivo. Le sanzioni amministrative e civili saranno pagate successivamente secondo l´ordinario iter procedimentale.

- art. 6: estensione dell´obbligo di istituzione del cartellino di riconoscimento relativamente a tutto il personale, dipendente da qualsiasi impresa appaltatrice e subappaltatrice (con esclusione, quindi, delle ditte appaltanti), impiegato nel luogo di lavoro in cui si esegue l´appalto.

- art. 7: poteri degli organismi paritetici, il cui accesso ai luoghi di lavoro è comunque subordinato al consenso dell´azienda interessata;

- art. 9: estensione del regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Decreto legislativo n. 231/01)alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.

 Versione stampabile




Torna