Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 23 del 3 settembre
La norma prevede che “in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall´articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre”.
Per riposi giornalieri si intendono i periodi di riposo di cui la lavoratrice madre può fruire durante il primo anno di vita del bambino per provvedere alle esigenze del bambino stesso. Originariamente tale possibilità era strettamente collegata al parto e alle necessità proprie dell’allattamento. Successivamente l’art. 10 della Legge n. 1204/71 ha escluso ogni nesso fra riposo e allattamento, per cui le ore previste per il riposo possono essere cumulate per assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato nel primo anno di vita.
Per effetto del citato articolo 39 la madre lavoratrice subordinata ha diritto fino al primo anno di età del bambino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un’ora ciascuno se l’orario giornaliero di lavoro è superiore o pari a sei ore, ovvero di un’ora qualora l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore.
Il padre, lavoratore dipendente, può usufruire dei periodi di riposo, ai sensi dell’art. 40 del Decreto legislativo n. 151/01, qualora:
i figli siano stati affidati al solo padre
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente
in caso di morte o grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo l’art. 41 del Decreto legislativo n. 151/01 prevede a favore del padre e della madre lavoratrice che le ore di riposo siano raddoppiate.
Con la circolare n. 8/03 l’Inps aveva escluso che il padre avesse diritto ai permessi aggiuntivi in caso di parto plurimo, qualora la madre fosse lavoratrice autonoma in base all’assunto che in quanto “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’art. 39 era, di fatto, impossibile aggiungere delle ore alla madre che non aveva diritto al riposo giornaliero. Il diritto del padre ai riposi in questione risultava essere, dunque, una sorta di diritto derivato da quello della madre.
A seguito della sopravvenuta legislazione e giurisprudenza, tendenti ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino, l’Inps con la circolare n. 95 del 6 settembre 2006 ha modificato la sua posizione.
Fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Inps o di altro ente previdenziale, nulla osta secondo l’Istituto previdenziale a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi e quindi raddoppiati, secondo quanto previsto dall’art. 41 del Decreto legislativo n. 151/01.
Conseguentemente in caso di parto singolo spettano:
alla madre fino al compimento di un anno di età del figlio
2 ore giornaliere retribuite a carico dell’Inps
1 ora giornaliera retribuita a carico Inps se l’orario contrattuale è inferiore alle 6 ore al giorno
al padre fino al compimento di un anno di età del figlio
2 ore giornaliere retribuite a carico dell’Inps
1 ora giornaliera retribuita a carico Inps
se l’orario contrattuale è inferiore alle 6 ore al giorno in caso di affidamento al padre, in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga o se la madre non è lavoratrice dipendente
Se il parto è plurimo o gemellare spettano:
se la madre è lavoratrice dipendente 2 ore di riposo alla madre e 2 ore di riposo al padre
se la madre è lavoratrice autonoma nessuna ora di riposo per la madre e 4 ore di riposo per il padre
se la madre è casalinga nessuna ora di riposo né alla madre né al padre.
Giovanni Scotti
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