Con la sentenza n. 47096 del 19 dicembre 2007 i giudici della V Sezione Penale della Cassazione hanno dichiarato infondato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha prosciolto, il 15 settembre 2006, un datore di lavoro dall´imputazione di avere abusivamente preso cognizione della corrispondenza informatica aziendale della sua dipendente.
Dipendente che era stata licenziata proprio in ragione dei contenuti rinvenuti nella sua posta elettronica.
Il Pubblico Ministero ha adito
Tale articolo, relativo al reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, prevede che “ … chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza”.
Secondo il P.M. il datore di lavoro ha preso visione del contenuto della corrispondenza della dipendente, utilizzando la password posta a protezione dello stesso. A suo avviso, il giudice di merito ha erroneamente assunto a fondamento della propria pronuncia la rilevanza della proprietà aziendale della posta elettronica (rectius del "mezzo di comunicazione violato"), senza considerare il profilo funzionale della destinazione del mezzo telematico non solo al lavoro, ma anche alla comunicazione costituzionalmente tutelata.
I giudici hanno quindi precisato che tra i soggetti legittimati a prendere visione della corrispondenza rientra indubbiamente anche il dirigente d’azienda quando, come nel caso di specie, la password di accesso ai computer e alla corrispondenza di ciascun dipendente sia a conoscenza dell’organizzazione aziendale per essere state comunicata, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico, legittimato, quindi, a utilizzarla anche per la mera assenza dell’utilizzatore abituale.
Secondo
GS
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