Il provvedimento è stato approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio scorso

ICI: esenzione prima casa

  Amministrazione e gestione  

Sulla Gazzetta ufficiale del 28 maggio è stato pubblicato il Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 che, fra le varie disposizioni urgenti in materia di rilancio dell´economia, prevede anche l’esenzione ICI prima casa

L’art. 1 del provvedimento esclude le abitazioni principali e le eventuali pertinenze (garage, cantina, soffitta) dall’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili. Il testo non prevede limiti espressi per le pertinenze, ma consigliamo di verificare i regolamenti comunali, che possono introdurre norme integrative o derogatorie alla definizione di pertinenza.

Ai sensi dell’art. 8, secondo comma del Decreto legislativo n. 504/92 per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il contribuente ha posto la sua dimora abituale: tale condizione si presume verificata per l’immobile in cui si ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria. Beneficiano dell’agevolazione anche gli immobili assimilati ad abitazione principale, con regolamento comunale (es. case assegnate gratuitamente ai familiari o quelle possedute da anziani che dimorano in istituti di ricovero). Inoltre, beneficiano dell’agevolazione i seguenti fabbricati: le abitazioni delle cooperative edilizie abitate abitualmente dai soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dallo IACP; l’ex casa coniugale, assegnata all’altro coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio. L’abolizione non riguarda gli immobili di lusso classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

L’abolizione dell’ICI decorre dall’anno 2008, conseguentemente, non è dovuta l’ICI sulle abitazioni principali, in sede di pagamento dell’acconto per il presente anno di imposta in scadenza il 16 giugno p.v.

Dall’entrata in vigore del decreto sono sospesi i poteri delle regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, al fine di recuperare il gettito perduto con l’ICI sulle abitazioni principali.

Giovanni Scotti

 Versione stampabile




Torna