Nella Gazzetta ufficiale n. 124/08 è stato pubblicato il Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, che contiene alcune disposizioni urgenti in materia di rilancio dell´economia

Decreto legge n. 93 su detassazione straordinari e premi

  Novità aziendali   

L’art. 2 del provvedimento prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, con aliquota pari al 10%, sulle somme erogate, nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, a titolo di prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo suddetto; prestazioni di lavoro supplementare ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, effettuate nel periodo suddetto, e sempre a condizione che il contratto di lavoro a tempo parziale che li prevede sia stato stipulato prima dell’entrata in vigore del decreto; incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa (premi di produttività), e altri elementi di competitività e di redditività legati all’andamento economico dell’impresa (premi di risultato).

Il lavoro supplementare, applicabile al part-time orizzontale, corrisponde alle prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario di lavoro (ridotto, a part-time) concordato fra le parti, datore di lavoro e lavoratore, comunque nel limite del tempo pieno. Le clausole elastiche, applicabili ai contratti part-time verticali o misti, prevedono una variazione in aumento della prestazione lavorativa.

Tali redditi non concorreranno, fino ad un ammontare lordo annuo pari ad euro 3.000 alla formazione del reddito complessivo del percepente o del suo nucleo familiare, mentre vengono computati ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo, l’importo di euro 3.000 sembrerebbe concorrere alla formazione della base imponibile. Tale beneficio si applicherà solo ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito lordo, nell’anno 2007, non superiore ad euro 30.000. Il lavoratore, che prestava la sua opera presso una diversa azienda l’anno precedente, potrà attestare per iscritto l’importo del reddito percepito.

Ai fini della definizione di lavoro straordinario, il decreto rinvia alla nozione contenuta nel Decreto legislativo n 66/03, che intende come straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro, stabilito per legge a 40 ore settimanali. I singoli contratti collettivi possono, però, prevedere una durata minore dell’orario normale di lavoro (es. 38 ore settimanali). Sarebbe opportuno che il legislatore includesse anche le ore di lavoro considerate straordinario dal contratto collettivo: i singoli contratti collettivi possono prevedere un articolazione dell’orario di lavoro multiperiodale, cioè la possibilità di derogare alla durata dell’orario normale settimanale, riferendo il rispetto del limite delle 40 ore settimanali alla durata media delle presentazioni svolte in un arco temporale, generalmente non superiore all’anno.

Per quanto riguarda le somme erogate per premi di produttività e risultato,  la  formula usata dal legislatore è molto ampia e non fa  riferimento ad una particolare fonte istitutiva (contratti aziendali, accordi bilaterali, regolamenti aziendali ecc.).

Ed ancora ...  dal testo del decreto si rileva che l’agevolazione spetterebbe solo per le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare maturate nel periodo luglio-dicembre 2008, non essendo sufficiente semplicemente la loro erogazione nel periodo, mentre, per quanto concerne i premi di produttività e/o di risultato, il beneficio dell’agevolazione sono subordinati soltanto alla condizione che la loro erogazione avvenga nel periodo luglio-dicembre 2008, prescindendo dall’effettivo periodo di maturazione.

Il comma 6 dello stesso art. 2 prevede la soppressione della detassazione delle erogazioni ai dipendenti, previste alla lett. b), del comma 2, dell´art. 51, TUIR. Tale disposizione escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile a fini fiscali e contributivi: le erogazioni liberali concesse in occasione di festività (religiose e civili) e o ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti non superiori, nel periodo di imposta, a 258,23 euro (rimanendo assoggettata a tassazione la parte eccedente); i sussidi occasionali concessi a fronte di gravi esigenze personali e o familiari del dipendente (es. piccoli prestiti di breve durata corrisposti ai dipendenti in CIG) e quelli corrisposti ai dipendenti vittime dell´usura. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste fattispecie: le erogazioni concesse per l´anniversario dell´azienda, per l´apertura di una nuova sede, per la fusione con un’altra società; le erogazioni effettuate per il raggiungimento di una data anzianità di servizio o in occasione di matrimonio o nascita di un figlio, quando tale comportamento è assunto a favore di tutti i dipendenti o di categorie di dipendenti che si trovano nella stessa situazione. La soppressione di tale norma appare in contrasto con la finalità del provvedimento e penalizza una erogazione  molto diffusa e apprezzata ad integrazione dei redditi da lavoro dipendente.

 

Giovanni Scotti

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