Disciplina per la ristrutturazione parziale dei mutui a tasso variabile e presentazione di una specifica, interessante novità di April Italia

Mutui: rinegoziazione e nuove tutele

  Amministrazione e gestione  

L’art. 3 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124/08, tra le varie disposizioni urgenti emanate per il rilancio dell´economia e per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie, prevede anche la stipula di una convenzione tra il Ministero dell’Economia e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) per disciplinare le modalità ed i criteri per consentire la ristrutturazione parziale dei mutui prima casa a tasso variabile, accesi prima del 29 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto. L’adesione alla convenzione è aperta alle banche ed agli intermediari finanziari vigilati, ma non prevede nei loro confronti alcun obbligo di adesione, né sono previste sanzioni per le banche, eventualmente aderenti alla convenzione, per la mancata proposta di ristrutturazione al mutuatario entro tre mesi dalla data di entrata vigore del decreto stesso.

La ristrutturazione del mutuo viene realizzata in due fasi: in primo luogo si individua il tasso medio aritmetico applicato nel 2006 e poi si ricalcolano le rate residue del mutuo applicando tale tasso medio all’importo originario. La differenza tra l’importo delle rate dovute secondo il piano di ammortamento originario e quello rinegoziato viene addebitata su un conto di finanziamento accessorio intestato al cliente. Sulle somme addebitate in quel conto viene applicato un tasso d’interesse pari all’IRS fisso a dieci anni (attualmente è pari a 4,6275), maggiorato di uno spread dello 0,50%. Il mutuatario si vedrà poi accreditata la differenza sul conto accessorio nel caso in cui il tasso di interesse di mercato risulti inferiore nei prossimi anni al tasso medio, come sopra determinato. L’intera somma sarà poi rimborsata in rate costanti, di importo pari all’ammontare della rata risultante dalla ristrutturazione.

L’operazione di ristrutturazione del debito non comporta il pagamento di penali o altre tasse da parte del mutuatario.

Il decreto legge prevede, anche, che i criteri di ristrutturazione del mutuo potranno derogare alle regole stabilite dal CICR per la produzione di interessi sugli interessi (cd. anatocismo bancario), maturati nelle operazioni poste in essere nell´esercizio dell´attività bancaria. Ricordiamo che dal 1999 ad oggi varie sentenze della Corte Costituzionale hanno ribadito l’incostituzionalità dell´art. 25 del Decreto legislativo n. 342/99. In particolare, il CICR ha stabilito che sulla rata non pagata alla scadenza debbano essere applicati solo interessi semplici, non composti, a titolo di mora, calcolati al tasso legale, salvo diversa previsione contrattuale.

In attesa che il decreto legge faccia il suo percorso parlamentare e sia confermato nei prossimi sessanta giorni in legge dello Stato, segnaliamo che, proprio in questi giorni, April Italia, da sempre proiettata al futuro con lo sviluppo di nuove soluzioni assicurative dedicate alla tutela e alla protezione della persona, ha presentato Scudo, la nuova polizza annuale pensata per tutelare la tranquillità e la serenità della famiglia e proteggere la stabilità economica di coloro che accendono un mutuo.

Il lancio di questo prodotto esclusivo ed innovativo - ha dichiarato Andrea Cipriano, Amministratore Delegato e Direttore Generale di April Italia - ci rende molto orgogliosi e competitivi consentendo ad April Italia di lanciare il primo prodotto di Credit Protection sui mutui di natura individuale.

La nuova soluzione assicurativa è dedicata sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi ed atipici. Scudo assicura sempre il pagamento del debito residuo per la durata complessiva del mutuo in caso di decesso per qualsiasi causa. Inoltre, il lavoratore subordinato può assicurarsi il pagamento di 12 rate mensili del mutuo, per sinistro e per anno, in caso di perdita del lavoro (questa è una grossa novità, particolarmente apprezzabile in questo particolare e difficile momento economico). Oppure si può richiedere la garanzia che, in caso di invalidità totale permanente per qualsiasi causa, Scudo provveda al pagamento del debito residuo per la durata complessiva del mutuo, o che, in caso di sopraggiunta inabilità temporanea del lavoratore autonomo, la polizza assicurativa provveda a pagare il debito per 12 rate mensili del mutuo.

Scudo può essere acquistato indipendentemente dall’Istituto erogante il mutuo, viene venduto in forma individuale ed è modulare: si possono acquistare le garanzie più adatte alle singole esigenze.

Se il capitale assicurato è compreso fra 30.000 e 150.000 euro non è necessario il questionario medico, ma è possibile presentare solo la dichiarazione di stato di buona salute. Non è richiesto, come di solito accade, un premio unico anticipato, ma è possibile frazionare e diluire l’importo della polizza nel tempo (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).

Ulteriori informazioni: http://www.aprilitalia.com/index.asp

Giovanni Scotti

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