Sintesi delle modifiche già in vigore

Decreto legge n. 112/08: novità per lavoro e previdenza

  Novità aziendali   

Il provvedimento, che contiene disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è già operativo dallo scorso 25 giugno.

Contratto a tempo determinato (art. 21) - La norma conferma esplicitamente che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l’apposizione del termine possono essere riferibili anche all’attività ordinaria del datore di lavoro (art. 1, comma 1, Decreto legislativo n. 368/01). La contrattazione collettiva, a ogni livello, potrà prevedere una disciplina derogatoria al limite temporale massimo cumulato di durata di rapporto con contratti a termine fissato in 36 mesi (art. 5, c. 4 bis, Decreto legislativo n. 368/01). La contrattazione collettiva, a ogni livello, potrà prevedere una differente disciplina del diritto di precedenza , spettante al lavoratore a termine, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro i successivi 12 mesi (art. 5, c. 4 quater, Decreto legislativo n. 368/01).

Contratti occasionali di tipo accessorio (art. 22) - Non più solo le persone a rischio di esclusione sociale, ma chiunque possa essere interessato a questa tipologia contrattuale (art. 70, c. 1, Decreto legislativo n. 276/03).

Contratto di apprendistato (art. 23) - Il provvedimento semplifica una serie di obblighi amministrativi legati all’avvio e gestione del contratto di apprendistato. Sono abrogati i seguenti obblighi a carico del datore di lavoro: l’obbligo di comunicare all´amministrazione competente i dati dell´apprendista e quelli del tutore aziendale entro 30 giorni dalla data di assunzione dell´apprendista stesso (art. 1, DM 7 ottobre 1999); l’obbligo di informare la famiglia dell’apprendista o chi esercita la patria potestà, a intervalli non superiori a 6 mesi (art. 21, DPR n. 1668/56); l’obbligo di comunicare entro 10 giorni all´ufficio di collocamento competente per territorio i nominativi degli apprendisti cui sia stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l´intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l´abbiano conseguita (art. 24, c. 3, DPR n. 1668/56); l’obbligo di comunicare entro 10 giorni all´ufficio di collocamento competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica (art. 24, c. 4, DPR n. 1668/56); l’obbligo di sottoporre a visita sanitaria l’apprendista prima dell’assunzione per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l’occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto (art. 4, Legge n. 25/55). E’ stata abrogata la durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante: la determinazione della durata minima del contratto è ora affidata ai contratti collettivi nazioni di lavoro (art. 49, c. 3, D.lgs. n. 276/03). Resta ferma la durata massima di 6 anni. Le norme confermano la possibilità di espletare la formazione soltanto in azienda e consentono che la regolamentazione dei profili formativi venga realizzata esclusivamente dalla contratta zione collettiva escludendo ogni intervento delle Regioni, senza percezione di sostegni finanziari (è aggiunto il c. 5 all’art. 49, D.lgs. n. 276/03). In particolare, la contrattazione collettiva o gli enti bilaterali potranno definire la nozione di formazione aziendale e determinare, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. L’apprendistato per l´acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione viene esteso anche ai dottorati di ricerca. Viene, altresì, previsto che in assenza di regolamentazioni regionali, l´attivazione dell´apprendistato di alta formazione può essere rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative (art. 50, D.lgs. n. 276/03).

Orario di lavoro (art. 41) – E’ introdotta una definizione di lavoratore notturno che, a conferma della interpretazione sempre sostenuta dal sistema confederale, stabilisce che è lavoratore notturno colui che svolge attività lavorativa per almeno tre ore durante il periodo notturno, per 80 giorni lavorativi all’anno (art. 1, c. 2, lett. e), n. 2, D. lgs. n. 66/03). La definizione di lavoratore mobile, inteso come qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario (art. 1, c. 2, lett. h), D. lgs. n. 66/03). L’esclusione dal campo di applicazione del Decreto legislativo n. 66/03 anche per gli addetti ai servizi di vigilanza privata (art. 2, c. 3, Decreto legislativo n. 66/03). La possibilità che il riposo giornaliero possa essere fruito in modo non consecutivo anche per chi osserva il regime di reperibilità (e non solo più per chi svolge attività frazionate durante il giorno) (art. 7, Decreto legislativo n. 66/03). La previsione in base alla quale il periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (art. 9, c. 1, Decreto legislativo n. 66/03). Il provvedimento stabilisce che tra le eccezioni alla disposizione sul riposo di almeno 24 ore consecutive, rientrano anche le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi non solo il turno ma anche squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio anche di un turno oltre che di una squadra e l´inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale (art. 9, c. 2, lett. a), Decreto legislativo n. 66/03). In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe alla disciplina del riposo giornaliero, delle pause e del lavoro notturno possono essere previste anche dai contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 17, c. 1, Decreto legislativo n. 66/03). Vengono inoltre introdotte precisazioni sul regime delle sanzioni applicabili alle varie fattispecie (art. 18 bis, Decreto legislativo n. 66/03) e abrogati gli obblighi di comunicazione alla DPL del superamento delle 48 ore settimanali e dell’esecuzione del lavoro notturno (art. 4, c. 5 e art. 12, c. 2, Decreto legislativo n. 66/03).

Libro unico del lavoro (art. 39) - A seguito dell’emanazione di un apposito decreto ministeriale, il datore di lavoro privato dovrà istituire e tenere un libro unico del lavoro nel quale dovranno essere iscritti lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore dovranno essere indicati nome e cognome, codice fiscale e, ove ricorrano, qualifica e livello, retribuzione base, anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro dovrà essere effettuata ogni annotazione riguardante dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute effettuate a qualsiasi titolo, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere indicate specificatamente.

Instaurazione del rapporto di lavoro (art. 40, comma 2) - Viene eliminato l’obbligo di consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Tale obbligo si intende assolto quando il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni richieste dal D.lgs. n. 152/97 (art. 4 bis, c. 2, D.lgs. n. 181/00). Le informazioni richieste sono: identità delle parti; luogo di lavoro (In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché sede o domicilio del datore di lavoro); data di inizio del rapporto di lavoro; durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; durata del periodo di prova se previsto; inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore, oppure caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro; importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo di pagamento; durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; orario di lavoro; termini del preavviso in caso di recesso.

Razionalizzazione del processo del lavoro (art. 53) - Le modifiche sono volte a semplificare e accelerare la definizione dei processi del lavoro imponendo l’obbligo di immediata motivazione della pronuncia (artt. 421 e 429 c.p.c.).

Dimissioni volontarie (art. 39, comma 10, lett. l) – E’ abrogata la Legge 17 ottobre 2007, n. 188, recante disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, che prevedeva che le dimissioni del lavoratore dovessero essere rese su moduli con codici alfanumerici distribuiti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, dagli uffici comunali, dai Centri per l’impiego.

Collocamento obbligatorio (art. 39, comma 10, lett. m e comma 11) - Ripristinato l’articolo 14 del Decreto legislativo n. 276/03 per l’affidamento di commesse a cooperative sociali. Abrogato il comma 38 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Protocollo welfare), che, a sua volta, aveva abrogato l’art. 14 del Decreto legislativo. n. 276/03 che dava la possibilità ai datori di lavoro privati di coprire l’aliquota obbligatoria di assunzione dei lavoratori disabili mediante l’affidamento di commesse a cooperative sociali. I datori di lavoro non dovranno più inviare entro il 31 gennaio il prospetto informativo sulla propria situazione occupazionale ai fini di assolvere agli obblighi del collocamento obbligatorio se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non sono intervenuti cambiamenti tali da modificare l’obbligo. Le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o che intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, non dovranno più produrre apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti di attestazione di regolarità con gli obblighi della Legge n. 68/99. Agli stessi fini permane la preventiva dichiarazione del legale rappresentante.

Ripristino della disciplina del lavoro intermittente (art. 39, comma 10, lett. m) e comma 11) E’ abrogato il comma 45 della Legge n. 247/07 (Protocollo Welfare) che, a sua volta, aveva abrogato gli articoli del Decreto legislativo. n. 276/03 da 33 a 40 che avevano istituito il lavoro intermittente.

Abrogazione degli aumenti contributivi per i contratti di lavoro part-time con orario inferiore alle 12 ore (art. 39, comma 10, lett. m) - Nell’ambito dei criteri di delega di riordino della materia dei servizi per l’impiego, degli incentivi per l’occupazione e dell’apprendistato viene abrogato il criterio di delega contenuto nella lett. d) del comma 32 della Legge n. 247/07, relativo all’aumento contributivo per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali.

Indici di congruità (art. 39, comma 10, lett. n) - Sono abrogate le previsioni della Legge Finanziaria per il 2007 (c. 1173 e 1174 dell’art. 1, Legge n. 296/06) che demandavano a decreti del Ministero del Lavoro l’individuazione di indici di congruità per la promozione della regolarità contributiva.

Regime di appalto – tessera di riconoscimento (art. 39, comma 12) – E’ abrogata la sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.500 a 10.000 euro per la violazione) prevista dal T.U. salute e sicurezza (art. 55, c. 4, lett. h), Decreto legislativo n. 81/08) per i datori di lavoro e i dirigenti nel caso di lavoratori in regime di appalto e di subappalto non muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l´indicazione del datore di lavoro. L’inadempimento rimane sanzionato dalla successiva lettera m  che prevede la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore).

Registri dell’orario di lavoro degli autotrasportatori (art. 40) - È modificata la disciplina relativa ai registri dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto nel senso che segue (art. 8, c. 2 e 3, Decreto legislativo n. 234/07): non dovranno essere più conservati per 2 anni; non dovranno più essere vidimati dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. Gli obblighi di registrazione si intenderanno assolti mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro.

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