Dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 i dipendenti del settore privato possono usufruire, in via sperimentale, della tassazione agevolata sui compensi corrisposti per lavoro straordinario, lavoro supplementare e per incremento di produttività

Imposta sostitutiva per lavoro straordinario, supplementare e incrementi di produttività

  Novità aziendali   

Con la circolare n. 49 dell’11 luglio 2008 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in via sperimentale, dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, i dipendenti del settore privato possono usufruire di un’imposta, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale del 10%, nel limite di 3.000 euro, sui compensi corrisposti per lavoro straordinario, lavoro supplementare e per incremento di produttività.

L’agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno percepito redditi di lavoro dipendente fino a 30.000 euro, intesi come ammontare complessivo riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti in tale anno, anche in relazione a più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria. L’agevolazione non si applica ai titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto).

L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale si applica entro il limite complessivo di 3.000 euro, al lordo della ritenuta del 10%, sulle somme erogate dall’azienda tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 (12 gennaio 2009 per il principio di cassa allargato), per prestazioni di lavoro straordinario effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, prestazioni di lavoro supplementare o prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Sono esclusi dall’agevolazione i compensi in natura erogati come corrispettivo del lavoro straordinario o supplementare effettuato dal lavoratore, o come incrementi di produttività.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, prestato oltre l’orario normale di lavoro, l’imposta sostitutiva si applica sui compensi relativi a prestazioni effettuate dal dipendente nel periodo considerato, a condizione che nello stesso periodo il sostituto d’imposta eroghi effettivamente questi compensi.

Per quanto riguarda il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel rapporto a tempo parziale, l’agevolazione si applica se il lavoratore svolge una prestazione di lavoro eccedente rispetto all’orario concordato e se il contratto è stato stipulato o trasformato prima del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del Decreto legge n. 93/08).

Per premi di produttività si intendono le somme erogate per tutti gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa legati all’andamento economico dell’impresa, previste nei contratti collettivi o erogate unilateralmente dal datore di lavoro purché la loro previsione sia documentabile. L’agevolazione si applica ai premi di produttività erogati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 (12 gennaio 2009 per il principio di cassa allargato), anche se si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti.

Il sostituto d’imposta può applicare l’imposta sostitutiva del 10% se ha rilasciato il Cud al dipendente in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso per l’intero 2007, se, pur non essendo il sostituto d’imposta che ha rilasciato il CUD, riceve dal dipendente comunicazione scritta del fatto che nel 2007 egli ha percepito un reddito di lavoro dipendente inferiore a 30.000 euro, se riceve dal dipendente comunicazione scritta del fatto che nel 2007 egli non ha percepito alcun reddito di lavoro dipendente.

Il dipendente può comunicare per iscritto al sostituto di voler rinunciare alla tassazione sostitutiva. In questo caso, il sostituto d’imposta deve applicare la tassazione ordinaria. Il sostituto d’imposta applica la tassazione ordinaria anche se riscontra che la tassazione sostitutiva è meno favorevole, anche se il lavoratore non ha comunicato per iscritto di volervi rinunciare. In questo caso, il sostituto d’imposta deve comunicare al dipendente di aver applicato la tassazione ordinaria. Il sostituto d’imposta potrà effettuare eventuali correzioni nel conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, se questa interviene prima di fine anno. Il lavoratore può comunque applicare o disapplicare l’imposta sostitutiva nella dichiarazione dei redditi.

Il sostituto d’imposta deve indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di questa imposta trattenuto sulle somme spettanti al dipendente, la parte di reddito teoricamente assoggettabile ad imposta sostitutiva per la quale l’agevolazione non è stata applicata per rinuncia espressa del lavoratore dipendente o per altre cause.

Le somme assoggettate all’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef, né al calcolo dell’Isee (indicatore di situazione economica equivalente) per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva occorre utilizzare i seguenti codici tributo necessari:

 

Codice tributo

Descrizione codice tributo

1053

Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente

1604

Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente maturati in Sicilia e versata fuori regione

1904

Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente maturati in Sardegna e versata fuori regione

1905

Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente maturati in Val D’Aosta e versata fuori regione

1305

Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val D’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni

 

I codici tributo devono essere esposti nella sezione “erario” del mod. F24 con indicazione quale “mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “anno di riferimento” dell’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento (AAAA). I codici tributo possono essere indicati solo nella colonna “importi a debito”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrata afferma, infine, per quanto riguarda l’abrogazione dell’art. 51, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 917/86, che la soppressione di tale disposizione si applica alle somme e ai valori erogati successivamente alla data del 29 maggio, data di entrata in vigore del Decreto legge n. 93/08. Pertanto da tale data concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche le erogazioni liberali non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività e ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti, i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura.

Il Decreto legge n. 93/08 è stato definitivamente approvato anche dal Senato della Repubblica lo scorso 17 luglio.

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