La Legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha apportato anche alcune modifiche per quanto riguarda il riposo giornaliero e settimanale

Orario di lavoro: riposo giornaliero e settimanale

  Novità aziendali   

La norma dispone che per la durata normale dell´orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore e che il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, oltre all´eccezione delle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata è stato inserito anche il regime di reperibilità.

Il riposo settimanale consecutivo (24 ore più le 11) può ora essere calcolato nell´arco di un periodo non superiore ai quattordici giorni anziché nell´arco di sette giorni.

Tra le deroghe previste per il riposo settimanale viene riformulata quella relativa al lavoro di squadra prevedendo che fanno eccezione le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l´inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale";

Viene stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 del Decreto legislativo n. 66/03 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Quindi non più conformemente alle intese stabile dalla contrattazione nazionale.

Viene istituita la sanzione per la violazione delle disposizioni previste dall´articolo 9, comma 3 (il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività aventi le particolari caratteristiche indicate dalla legge), è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore.

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