Preceduta dalla nota dell’Inail del 30 giugno, lo scorso 19 luglio 2008 l’Inail ha rilasciato una nuova versione dell’applicazione per la denuncia di infortunio telematica

Infortunio sul lavoro: denuncia di infortunio

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Non entriamo, in questa sede, nel merito delle modifiche apportate alla procedura entrata in vigore il 30 marzo 2004 e già aggiornata nel luglio 2007, ma ricapitoliamo gli obblighi in carico al datore di lavoro per quanto riguarda il lavoratore subordinato ed al committente per quello parasubordinato.

Entro due giorni, da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni, il datore di lavoro o il committente deve sempre presentare la denuncia di infortunio all´Inail competente. Il datore di lavoro non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni ed è sollevato dall´onere dell´invio contestuale del certificato medico, se ha tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica ( Decreto Ministeriale 15 luglio 2005). Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato. In caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.

L´Istituto assicuratore richiede al datore di lavoro l´invio del certificato medico solo se non lo ha già ricevuto dall´infortunato o dal medico certificatore.

Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all´Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l´infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d´infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965). Per tale adempimento occorre compilare il quadro presente sulla copia da presentare alla Pubblica Sicurezza e su quella per il datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavorare. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l´applicazione di una sanzione amministrativa di 25,32 euro (Legge n. 251/82, art.. 16). In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l´applicazione di una sanzione amministrativa da 516,46 a 1549,37 euro (D.P.R. n. 1124/65, art. 53 e Legge n. 561/93, art. 2, comma 1, lett. B). Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (art. 1 comma 1177, della legge finanziaria 2007). I nuovi importi sono i seguenti: in caso di denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta è prevista una sanzione da 2.580,00 a 7.745,00 euro e in caso di codice fiscale mancante o inesatto la sanzione è di 127,00 euro.

La procedura telematica deve essere usata per la denuncia degli infortuni avvenuti ai lavoratori dell´industria, dell´artigianato, del terziario.

Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all´azienda) di qualsiasi infortunio subito per evitare la perdita del diritto all´indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/65).

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