Il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, che prevede la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti,interviene anche sulla disciplina sanzionatoria in materia di privacy

Privacy: modifiche al sistema sanzionatorio

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La revisione contenuta nel cosiddetto decreto milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304/08 ed entrato in vigore lo scorso 31 dicembre, interviene sul sistema delle sanzioni amministrative previsto dal Decreto legislativo n. 196/03, il cosiddetto Codice della privacy.

Le modifiche riguardano, principalmente, l’inasprimento del regime delle sanzioni pecuniarie, per cui risultano raddoppiati gran parte dei limiti edittali, l’introduzione di circostanze comuni, che consentono di attenuare o aggravare l´importo da pagare a titolo di sanzione e il trasferimento dal piano penale a quello amministrativo della sanzione pecuniaria per la violazione delle misure minime di sicurezza, mentre rimane ferma la pena dell’arresto sino a due anni per l’omessa adozione delle misure minime.

Tabella riepilogativa degli illeciti penali.

ILLECITI PENALI

SANZIONI

Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento

reclusione da i a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, reclusione da 6 a 24 mesi

Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 17 (trattamento che presenta rischi specifici) 20, 21, 22, co. 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento

reclusione da 6 a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, reclusione da 6 a 24 mesi

Chiunque, nella notificazione di cui all’art. 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi

reclusione da 6 mesi a 3 anni

Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’art. 33

arresto sino a 2 anni

Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli artt. 26, co. 2, 90, 150, co. 1 e 2, e 143, co. 1, lett. c)

reclusione da 3 mesi a 2 anni

Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 113, co. 1, e 114

sanzioni previste dall’art. 38, Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300)

Condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 167, 168, 170 e 171

pubblicazione della sentenza di condanna (obbligatoria)

Tabella riepilogativa degli illeciti amministrativi.

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

SANZIONI

Violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 in materia di informativa all’interessato

da 6.000 a 36.000 euro

Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete

da 20.000 a 120.000 euro

Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli artt. 150, co. 2, e 157

da 10.000 a 60.000 euro

Cessione dei dati in violazione dell’art. 16, co. 1, lett. b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali

da 10.000 a 60.000 euro

Violazione della disposizione di cui all’art. 84, co. 1

da 1.000 euro a 6.000 euro

Violazione delle misure minime di sicurezza ex art. 33 del Codice o delle disposizioni indicate nell’art. 167

da 20.000 a 120.000 euro

Inosservanza dei provvedimenti del Garante di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’art. 154, co. 1, lett. c) e d)

da 30.000 a 180.000 euro

Commissione degli illeciti amministrativi previsti dagli articoli 161, 162, 163 e 164

pubblicazione del provvedimento del Garante (facoltativa)

 

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