La revisione contenuta nel cosiddetto decreto milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304/08 ed entrato in vigore lo scorso 31 dicembre, interviene sul sistema delle sanzioni amministrative previsto dal Decreto legislativo n. 196/03, il cosiddetto Codice della privacy.
Le modifiche riguardano, principalmente, l’inasprimento del regime delle sanzioni pecuniarie, per cui risultano raddoppiati gran parte dei limiti edittali, l’introduzione di circostanze comuni, che consentono di attenuare o aggravare l´importo da pagare a titolo di sanzione e il trasferimento dal piano penale a quello amministrativo della sanzione pecuniaria per la violazione delle misure minime di sicurezza, mentre rimane ferma la pena dell’arresto sino a due anni per l’omessa adozione delle misure minime.
Tabella riepilogativa degli illeciti penali.
ILLECITI PENALI | SANZIONI |
Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento | reclusione da i a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, reclusione da 6 a 24 mesi |
Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 17 (trattamento che presenta rischi specifici) 20, 21, 22, co. 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento | reclusione da 6 a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, reclusione da 6 a 24 mesi |
Chiunque, nella notificazione di cui all’art. 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi | reclusione da 6 mesi a 3 anni |
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’art. 33 | arresto sino a 2 anni |
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli artt. 26, co. 2, 90, 150, co. 1 e 2, e 143, co. 1, lett. c) | reclusione da 3 mesi a 2 anni |
Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 113, co. 1, e 114 | sanzioni previste dall’art. 38, Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) |
Condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 167, 168, 170 e 171 | pubblicazione della sentenza di condanna (obbligatoria) |
Tabella riepilogativa degli illeciti amministrativi.
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE | SANZIONI |
Violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 in materia di informativa all’interessato | da 6.000 a 36.000 euro |
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete | da 20.000 a 120.000 euro |
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli artt. 150, co. 2, e 157 | da 10.000 a 60.000 euro |
Cessione dei dati in violazione dell’art. 16, co. 1, lett. b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali | da 10.000 a 60.000 euro |
Violazione della disposizione di cui all’art. 84, co. 1 | da 1.000 euro a 6.000 euro |
Violazione delle misure minime di sicurezza ex art. 33 del Codice o delle disposizioni indicate nell’art. 167 | da 20.000 a 120.000 euro |
Inosservanza dei provvedimenti del Garante di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’art. 154, co. 1, lett. c) e d) | da 30.000 a 180.000 euro |
Commissione degli illeciti amministrativi previsti dagli articoli 161, 162, 163 e 164 | pubblicazione del provvedimento del Garante (facoltativa) |
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