Dallo scorso 15 aprile il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche riguarda anche le seguenti attività lavorative:
· guida di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente B, C, D, E;
· guida di taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale;
· guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada per i quali è richiesto il certificato di formazione professionale;
· guida di macchine per la movimentazione di terra e merci.
Ai sensi dell’art. 21 del Decreto legislativo n. 626/94, pertanto il datore di lavoro si deve attivare per l’osservanza del divieto, anche con azioni documentate di informazione dei lavoratori e con l’adozione di procedimenti disciplinari in caso di violazione del divieto.
Il medico competente, nell´ambito del protocollo sanitario e secondo il programma di sorveglianza sanitaria, può predisporre i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro; gli accertamenti possono essere svolti anche dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL.
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