Il Ministero del Lavoro con nota 1° giugno 2006 - prot. EGR/0000095, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti in merito al termine utile entro cui il soggetto istante è tenuto a presentare all’Inps la domanda per fruire dell’indennità spettante durante il periodo di congedo di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo n. 151/01.

Tutela della maternità: indennità per congedo parentale

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Acquisito anche il parere dell’Inps, il Ministero ha precisato che ai sensi del citato art. 42 comma 5, durante il periodo di congedo parentale per l’assistenza di handicappati in situazione di gravità (periodo continuativo o frazionato, non superiore a due anni) il richiedente ha diritto a percepire un’indennità, da corrispondersi secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

Per tale corresponsione si applicano, tra gli altri, i criteri previsti dall’art. 6 della Legge n. 138/43 per l’erogazione delle prestazioni di malattia;

Il Ministero ha anche precisato che l’azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

Pertanto è onere del richiedente, in relazione a ciascun periodo richiesto, esercitare il proprio diritto alla richiesta dell’indennità entro il termine di un anno, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del periodo di paga nel corso del quale si è verificata la ripresa dell’attività lavorativa, trattandosi di indennità anticipata dal datore di lavoro.

Il diritto soggetto alla prescrizione annuale è esclusivamente il diritto all’erogazione della prestazione, ovvero della somma di denaro spettante a titolo di indennità.

Il termine annuale non può rilevare ai fini della possibilità di presentazione della domanda diretta ad ottenere l’indennità anche dopo la fruizione del congedo.

Conseguentemente la domanda all’Inps diretta a percepire l’indennità prevista dall’art. art. 42, comma 5, del T.U. n. 151/01, intesa quale domanda diretta ad ottenere la corresponsione dell’indennità dovuta ma non ancora percepita ovvero non percepita nella giusta misura, deve essere presentata entro un anno, decorrente dal giorno in cui esse sono dovute e cioè dalla scadenza del periodo di paga, che in tal caso coincide con il giorno successivo alla scadenza del periodo di paga nel corso del quale si è verificata la ripresa dell’attività lavorativa.

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