L´art. 36, comma 3, della Costituzione prevede che il lavoratore subordinato, qualunque sia la sua qualifica, la mansione o il tipo di contratto applicato, ha diritto, oltre al riposo settimanale, a ferie annuali retribuite, cui non può rinunziare.

Le ferie del lavoratore subordinato

  Novità aziendali   

Di seguito illustriamo le novità introdotte dal Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003, e dal Decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004, che ha modificato ed integrato il precedente decreto legislativo, con i quali sono stati recepite due Direttive europee, la n. 93/104/CE e la n. 2000/34/CE, che hanno dettato disposizioni per l´utilizzo delle ferie, intese come elemento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L´art. 10 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 prevede che:

- il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

La norma prevede, quindi, una durata minima eguale per tutti i lavoratori subordinati a prescindere dalla categoria e dalla qualifica e supera le preesistenti norme di legge che limitavano la durata delle ferie.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 8/05, ha chiarito che, in caso di fruizione di un periodo feriale consecutivo di quattro settimane, tale periodo equivale a 28 giorni di calendario.

- i contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore

La normativa attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di ampliare tale periodo, di definire le regole da seguire in concomitanza con una festività o di fissare i criteri di calcolo (settimane, giorni di calendario o giorni lavorativi).

- il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento)

E’ vietato monetizzare il periodo di ferie corrispondente alle quattro settimane previste dalla legge, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale clausola non vale per i dirigenti, che possono rinunciare volontariamente alle ferie per l´autonomia che caratterizza il loro rapporto. La Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 4192/88, ha precisato che il principio della irrinunciabilità delle ferie non è applicabile ai "dipendenti che esercitano attività di coordinamento generale dell´amministrazione aziendale con ampia autonomia nei confronti dello stesso imprenditore e che assumono una posizione di preminenza generica sul personale dipendente.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 8/05, ha chiarito che tale clausola non vale neppure per i contratti a tempo determinato, di durata inferiore all´anno: in questi casi è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie.

Il successivo Decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213, entrato in vigore il 1° settembre 2004, ha previsto le seguenti disposizioni:

- termini di fruizione del periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane (art. 1, lettera d)

Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il periodo di ferie deve essere goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell´anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell´anno di maturazione

- sanzioni (art. 18-bis)

Il mancato riconoscimento delle ferie nei termini e nei modi previsti della normativa in esame, dal 1° settembre 2004, è punito con una sanzione amministrativa compresa fra 130 e 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.

Le citate disposizioni nulla dicono in materia di maturazione delle ferie, che è strettamente collegata alla effettiva prestazione lavorativa. Il periodo di maturazione, pari a dodici mesi, corrisponde, secondo quanto previsto dal contratto collettivo e dalla regolamentazione aziendale, all´anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) o ad un periodo di 12 mesi, decorrenti, ad esempio, dal 1° agosto.

Le ferie maturano in presenza della prestazione lavorativa o di un´assenza che, per legge o per contratto, è considerata servizio effettivo (come, ad esempio, le ferie, la malattia, l´infortunio, il congedo matrimoniale, l´astensione obbligatoria per maternità ed il congedo di paternità, la cassa integrazione guadagni ad orario ridotto, gli incarichi presso i seggi elettorali).

Il lavoratore subordinato che non lavora per l´intero periodo di maturazione (contratti a tempo determinato, ovvero assunzione o cessazione del rapporto nel corso del periodo) ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato. A tal fine i singoli contratti di lavoro definiscono le modalità di conteggio dei mesi e delle frazioni di mesi lavorati: di norma, ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.

Il numero di giorni di ferie maturati, goduti e  residui può essere verificato da ciascun lavoratore nella sua busta paga, ove vengono aggiornati mensilmente.

Le ferie annuali possono essere fruite:

- contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori, con conseguente sospensione, anche solo parziale, dell´attività produttiva (c.d. ferie collettive)

Di norma, il datore di lavoro comunica, per tempo, il periodo di godimento delle ferie, e lo stesso può essere modificato; anche in assenza di fatti sopravvenuti, ma sulla base di una riconsiderazione delle esigenze aziendali. Anche l´eventuale modifica del periodo feriale deve essere comunicata con adeguato preavviso ai lavoratori.

- individualmente dal lavoratore, garantendo una continuazione pressoché regolare dell´attività produttiva (c.d. ferie individuali).

La fissazione delle ferie individuali non deve essere arbitraria (Cass. 6 giugno 1991 n. 6431), ma deve avvenire di comune accordo tra le parti. Il lavoratore non può assentarsi, contro l´espresso rifiuto del datore di lavoro, in un periodo, da lui scelto arbitrariamente, che non coincida con quello fissato.

Ricordiamo che l´Inps, con le circolare n. 79/03 e n. 118/03, ha confermato che la scadenza del versamento contributivo è fissata al mese scade il termine di fruizione previsto dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro. Pertanto, l´obbligo contributivo sulle ferie non ancora godute deve essere assolto con il DM 10 relativo al mese in cui scade il termine legale di 18 mesi. L´Inps, con il messaggio n. 18850 del 3 luglio 2006, ha anche chiarito che il termine per l´adempimento dell´obbligazione contributiva per ferie non godute (fissato in via generale al 18° mese successivo alla fine dell´anno solare di maturazione) è sospeso, quando intervengono cause legali di sospensione del rapporto di lavoro (es. malattia, maternità, ecc.), per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento e riprende a decorrere da quando il lavoratore riprende l´attività lavorativa.

Concludiamo precisando che il secondo comma dell´art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ha abrogato tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, compresa la Legge n. 157/81, che ha recepito la Convenzione Oil n. 132/70 e ne attuava i principi.

Giovanni Scotti

 Versione stampabile




Torna