Il Decreto legge n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, ha introdotto alcune importanti modifiche al cosiddetto “redditometro”, lo strumento utilizzato dalla Amministrazione Finanziaria per determinare il reddito presunto del contribuente persona fisica sulla base di alcuni elementi considerati indicatori di reddito

Manovra finanziaria 2010: il nuovo redditometro e l’accertamento sintetico

  Amministrazione e gestione  

Il nuovo redditometro, che riguarda solo ed esclusivamente le persone fisiche, permette all’Amministrazione Finanziaria di risalire da un fatto noto - la manifestazione di spesa per l’acquisto di un bene o servizio - ad un fatto ignoto – la consistenza (presunta) del reddito del contribuente. La ricostruzione del reddito avviene valutando il sostenimento di alcune spese nel periodo di imposta collegate alla disponibilità di determinati beni e servizi presi quali indici di capacità contributiva.

L’applicazione di tale nuovo strumento ha efficacia retroattiva : infatti risulta applicabile a partire dal periodo di imposta 2009, vale a dire dal 1° gennaio 2009.

 Il nuovo redditometro prende in esame spese quali la rata del mutuo, le spese di ristrutturazione, i canoni di leasing ed affitto di immobili, l’acquisto di arredi di lusso, i consumi di energia, le spese per colf, auto di lusso, minicar, leasing auto, affitto posti barca, circoli sportivi, rette scuole private, case da gioco, aste, viaggi e crociere, gioielli, opere d’arte e hobby come gare e rally. Tale elencazione è esemplificativa e non esaustiva.

Per meglio comprendere come viene applicato questo strumento abbiamo posto delle domande al Dr. Alberto De Micheli della CSA CONSULTING SRL, di Milano:

Il redditometro chi riguarda? Il redditometro è utilizzato solo nei confronti del contribuente, persona fisica, che effettivamente sostiene le spese di acquisizione, manutenzione e gestione dei beni/servizi sopra elencati, a prescindere dalla loro formale intestazione al contribuente stesso. Dalla applicazione del redditometro ne consegue una determinazione sintetica e presuntiva del reddito del contribuente, da cui ne scaturisce un accertamento in rettifica solo se il reddito presunto è superiore del 20% rispetto al reddito effettivamente dichiarato, anche se tale scostamento si verifica per un solo periodo d’imposta.

Che ruolo gioca il nucleo familiare? La novità di carattere oggettivo di questo nuovo tipo di accertamento è costituita dalla ponderazione dei beni/servizi sopra citati su base familiare. Oggetto di accertamento non è il reddito familiare, in quanto la capacità reddituale determinata sinteticamente, rimane solo ed esclusivamente quella della singola persona fisica; tuttavia il riferimento alla base familiare permette di capire se un determinato soggetto è nelle condizioni di poter sostenere una determinata spesa e se eventualmente può sussisterne il sostenimento da parte del nucleo familiare. L’Agenzia delle Entrate procede alla stima della ricchezza prodotta e consumata all’interno della famiglia in modo da fare emergere le eventuali intestazioni di comodo dei beni a familiari e, di contro, salvaguardare le situazioni in cui la capacità manifestata è il frutto dello sforzo congiunto di più persone. L’Agenzia delle Entrate tiene anche conto della diversa capacità di spesa di una famiglia in funzione della sua composizione e della città di residenza (ad esempio si fa distinzione tra macro-aree, tra  piccoli centri e grandi centri urbani).

Il provvedimento prevede anche altri strumenti per contrastare le evasioni? Si. Sono stati introdotti numerosi elementi volti a limitare il fenomeno della evasione. Ad esempio La manovra correttiva prevede che tutti i soggetti titolari di partita IVA (imprese, lavoratori autonomi) debbono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette ad IVA di importo superiore a 3.000 euro, a partire dal 2011.

Come si svolge la procedura dell’accertamento derivante dal redditometro? Verificata l’esistenza di un reddito presunto superiore al 20% rispetto al reddito dichiarato, l’Ufficio invita il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Nel corso del contradditorio, il contribuente a sua difesa può dimostrare che la spesa è stata fronteggiata con somme non costituenti reddito imponibile del periodo, ad esempio, in quanto costituite da redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o escluse per legge dalla formazione del reddito imponibile; oppure, che le spese verificate sono state sostenute grazie a disinvestimenti patrimoniali, entrate straordinarie (eredità, donazioni, vincite), accensione di prestiti, che oggi, fra l’altro, a differenza di quanto accadeva in passato, riguardano anche le spese per consumi e non più soltanto quelle per investimenti patrimoniali; ancora,  somme elargite dal coniuge, dai genitori o da altri membri della famiglia (donazioni indirette).

La manovra correttiva prevede un ruolo anche per i Comuni? Certamente. E’ stata infatti potenziata la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei maggiori redditi. Poichè la presenza sul territorio permette maggiore efficacia nella determinazione del reddito dei soggetti potenzialmente evasori, il provvedimento prevede che i Comuni, solo ed esclusivamente per i contribuenti già oggetto di indagine da parte dell’Ufficio, partecipino attivamente all’attività di accertamento fiscale fornendo, ove possibile, ulteriori elementi presuntivi di reddito a sostegno della maggiore pretesa erariale. I Comuni pertanto procederanno a segnalare all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, solo  per i contribuenti presi in esame, gli elementi utili ad integrare i dati presentati nelle dichiarazioni dei redditi dagli stessi contribuenti, dichiarazioni che per tale scopo l’Agenzia delle Entrate avrà preventivamente messo a disposizione dei Comuni.

Cos’è il Consiglio tributario? La manovra in esame prevede che, per partecipare attivamente all’attività di accertamento i Comuni con popolazione superiore alle 5.000 unità debbono istituire il “Consiglio Tributario”, mentre i Comuni con popolazione inferiore alle 5.000 unità si debbono riunire in consorzio tra loro a tale scopo. Questo nuovo organismo esamina le dichiarazioni trasmesse al Comune dall’Ufficio delle Imposte, raccoglie dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di maggiore capacità contributiva e propone un eventuale aumento degli imponibili accertati, con supporto della documentazione necessaria. Per tale attività, i Comuni beneficeranno del 33% dei maggiori importi accertati e  riscossi.

Quali strumenti si usano per l’accertamento immobiliare? Si tratta della istituzione della anagrafe immobiliare integrata, che permette ai comuni di individuare con esattezza la base imponibile relativa agli immobili e il contribuente cui attribuirla, oltre che attestare, a fini fiscali, i dati relativi a ciascun immobile, integrando le banche dati catastali e individuando i soggetti titolari di diritti reali.

E’ prevista inoltre la regolarizzazione catastale, ovvero l’obbligo del contribuente a registrare gli immobili non già iscritti al catasto entro il 31.12.2010 - le cosiddette case fantasma - o a regolarizzare i dati catastali degli immobili oggetto di variazioni non dichiarate. Ad ausilio di quanto detto è previsto il monitoraggio con telerilevamento degli immobili.

Info: CSA Consulting Srl - Piazza Sant´Angelo 1, Milano - Tel. 02/54123457 - Fax 02/62086257 - www.csaconsulting.eu - studio@csaconsulting.eu.

Giovanni Scotti

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