Sintesi della normativa vigente

Malattia insorta durante le ferie

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La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1947 del 23 febbraio 1998 ha affermato che:

1. la malattia insorta durante le ferie non le interrompe automaticamente. Di volta in volta occorre valutare se lo specifico stato morboso, denunciato dal lavoratore, sia tale da impedirgli effettivamente di godere il riposo e il recupero delle energie psicofisiche propri delle ferie;

2. per il diritto al trattamento di malattia non è sufficiente che il lavoratore provveda all´invio della documentazione sanitaria all´azienda e all´Inps;

3. l´onere di provare che la malattia non pregiudichi il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore (e che pertanto la malattia non sia idonea a interrompere le ferie) incombe sul datore di lavoro.

Per provare l´inidoneità della malattia a sospendere le ferie è necessario chiedere all´Inps o alla Asl di effettuare una visita di controllo specifica, volta non solo a verificare l´esistenza della malattia, ma anche a valutare se la stessa sia compatibile con le ferie.

Quindi, secondo la Cassazione, ogni malattia, se correttamente denunciata all´Inps e all’azienda, comporta la sospensione delle ferie, salvo che il datore di lavoro provi il contrario.

L´Inps, con la circolare n. 109 del 17 maggio 1999, ha fornito le istruzioni utili per l´applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione.

Per ciò che concerne la comunicazione della malattia e il suo inizio, secondo l´Inps, quest´ultimo coincide col giorno di ricevimento da parte del datore di lavoro della comunicazione dello stato di malattia, che può essere effettuata tramite invio del certificato di malattia, ma anche con una comunicazione telefonica o via fax o via telegramma, cui, comunque, deve seguire l´invio del certificato.

L´azienda deve a sua volta comunicare all´Inps la data di ricezione della comunicazione di malattia, che vale come decorrenza per tutti i termini di malattia Inps: carenza, 21° giorno per il passaggio dell´indennità dal 50 al 66,66%, 180° giorno per la cessazione del trattamento.

Le giornate che precedono la data di ricezione del certificato medico, anche se comprese nel primo certificato medico, pertanto non sono considerate come giorni di malattia, ma come giorni di ferie.

L´Inps ha anche precisato che il pagamento dell´indennità è subordinato all´osservanza da parte del lavoratore di tutte le disposizioni in vigore: documentazione dello stato di malattia, certificazione, comunicazione del recapito se diverso dal solito, rispetto delle fasce orarie, ecc.

Poiché l´effetto sospensivo delle ferie non è automatico, la compatibilità della malattia con il periodo feriale deve essere provata dal datore di lavoro.

Per questo il datore di lavoro, che intende verificare l´effettiva incompatibilità della malattia con la funzione tipica delle ferie, deve richiedere all´Inps o alla Asl una visita di controllo, precisando espressamente che si tratta di malattia insorta durante le ferie e che si chiede di verificare la sussistenza delle condizioni per ritenere interrotte le ferie.

L´eventuale mancato controllo per fatto imputabile al lavoratore preclude la possibilità di riconoscere la malattia come interruttiva delle ferie, e il dipendente continua ad essere considerato in ferie.

L´Inps ha fornito i seguenti orientamenti generali:

a) si deve ritenere compromessa la finalità del godimento delle ferie e, di conseguenza, la malattia interrompe le ferie quando esiste una "inabilità temporanea assoluta generica", come elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi, ecc.

b) se si riscontra una "inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico" si può verificare che la menomazione funzionale, anche se importante per lo svolgimento del lavoro specifico, abbia riflessi marginali sul godimento delle ferie e non sia idonea a interromperla (cefalea, stress psicofico, sindromi ansiose e depressive, ecc.) ovvero che la stessa menomazione funzionale, producendo un sostanziale e apprezzabile pregiudizio alle funzioni di reintegro delle energie psicofisiche, influenzi negativamente il godimento delle ferie e pertanto risulti idonea ad interromperle.

In ogni caso l´accertamento della idoneità della malattia a interrompere le ferie è lasciato al medico di controllo.

Secondo l´Inps, il periodo feriale risulta automaticamente interrotto se il datore di lavoro non chiede la visita di controllo.

Ricevendo la comunicazione di malattia di un proprio dipendente durante le ferie, l’azienda se intende evitare l´automatico riconoscimento dell´interruzione delle ferie stesse, deve quindi inoltrare all´Inps o alla Asl la richiesta scritta di visita controllo.

Il periodo feriale, che può eventualmente essere interrotto dalla malattia, è quello individuato come "periodo di ferie continuative" perché è solo in tale occasione che si possono realizzare compiutamente le funzioni di recupero delle energie psico-fisiche.

In caso di sospensione delle ferie per malattia, il lavoratore non può autonomamente prolungare il periodo feriale. Ha l´obbligo di riprendere il lavoro alla data del previsto rientro dalle ferie o alla fine della malattia, se questa si protrae oltre il termine delle ferie collettive.

Giovanni Scotti

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