La malattia è un’alterazione dello stato di salute, che comporta la necessità di assistenza medica e la somministrazione di mezzi terapeutici, con conseguente assoluta o parziale incapacità al lavoro

Malattia: nozione e disciplina generale

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Le principali disposizioni, che regolano gli aspetti economici e normativi della malattia comune (diversa da quella professionale, dovuta a causa di servizio) sono:

l’art. 32 Costituzione che statuisce il generale principio: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività …”;

l’art. 38 Costituzione che statuisce il diritto del lavoratore di ricevere mezzi adeguati alle esigenze di vita, durante il periodo di malattia;

l’art. 2110 Codice Civile secondo il quale, in caso di malattia, se la legge o i contratti non prevedono forme equivalenti di previdenza e assistenza, il lavoratore ha diritto alla retribuzione o a una indennità nella misura e per il tempo previsti da leggi, contratti o secondo equità;

la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, ha reso obbligatoria per tutti i cittadini l’assicurazione contro le malattie e ha attribuito all’Inps, per settori di appartenenza e per specifiche categorie, l’erogazione delle prestazioni economiche per malattia, mentre ha demandato alle ASL le funzioni afferenti le prestazioni sanitarie;

la Legge 29 febbraio 1980, n. 33 relativa ai provvedimenti per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la previdenza e per il contenimento del costo del lavoro;

i singoli contratti collettivi nazionali di settore, che hanno migliorato le condizioni normative.

In base alle cause e al relativo trattamento normativo ed economico, nel diritto del lavoro si distinguono due forme di malattia: quella professionale, dovuta a causa di servizio, e quella comune.

La malattia comune, per la quale il lavoratore risulta bisognoso di assistenza medica con la somministrazione dei necessari mezzi terapeutici, è un’ipotesi di legittima sospensione del rapporto di lavoro subordinato. A tal fine il lavoratore deve produrre copia del provvedimento dell´Autorità pubblica sanitaria dalla quale risulti il forzato allontanamento dal lavoro per esigenze profilattiche con l´indicazione dei relativi periodi di assenza. Pur in assenza della prestazione lavorativa, per il lavoratore decorre regolarmente l’anzianità di servizio e lo stesso ha il diritto di percepire un trattamento economico e/o una prestazione assistenziale nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di settore. Durante la malattia il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore se non è decorso il periodo stabilito per la conservazione del posto di lavoro (comporto) la cui durata è individuata dai contratti collettivi nazionali di settore. È fatta salva, naturalmente, la possibilità di licenziamento in presenza di una giusta causa.

Storicamente, ai fini della malattia, i lavoratori sono stati differenziati tra impiegati ed operai con distinto trattamento economico.

La Legge 13 novembre 1924, n. 1825 e la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 hanno previsto in modo esplicito il diritto al mantenimento della retribuzione a carico del datore di lavoro solo per gli impiegati e i quadri.

Di norma il trattamento economico è interamente pagato dal datore di lavoro per il primo mese e al 50% per il secondo e terzo mese, se il lavoratore non supera i dieci anni di servizio, e viene pagato interamente per i primi due mesi e al 50% per i mesi successivi, se il lavoratore supera i dieci anni di servizio.

Tali misure si applicano solo in caso di mancanza di specifiche e migliorative previsioni dei contratti collettivi nazionali di settore.

Gli operai, invece, hanno diritto a un’indennità di malattia a carico dell’Inps.

Anche per costoro i contratti collettivi nazionali sono intervenuti per prevedere condizioni di miglior favore o integrare le disposizioni di legge: di norma le clausole contrattuali prevedono una erogazione di somme a carico del datore di lavoro ad integrazione dell’indennità Inps, tale da consentire la conservazione del livello retributivo che il lavoratore avrebbe conseguito se avesse lavorato.

Giovanni Scotti

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