Il Decreto 5 maggio 2006 individua i rifiuti e i combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.

Rifiuti e combustibili da rifiuti assimilabili giuridicamente alle fonti rinnovabili

  Ambiente, Sicurezza e Trasporti  

L´individuazione dei rifiuti e dei combustibili da rifiuti deriva dall´art. 17, comma 3 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che li suddivide in due elenchi:

nell’allegato 1, suballegato A, figurano i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata mediante la valorizzazione energetica;

nell’allegato 1, suballegato B, figurano i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata applicando i criteri individuati all´art. 3 del decreto.

I rifiuti indicati nell’allegato 1 sono soggetti al nuovo decreto solo se, pur presenti con lo stesso codice CER nel Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, hanno caratteristiche (tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto) diverse da quelle individuate, per ciascuna tipologia di rifiuto, nel Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

Il provvedimento stabilisce anche:

i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto che utilizzano questi rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;

le modalità con le quali si assicura il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti.

Tutti gli impianti che usano i rifiuti indicati nel provvedimento in esame devono rispettare anche quanto indicato nel Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133, che da attuazione alla Direttiva n. 2000/76/CE del 4 dicembre 2003.

Entro il prossimo 31 maggio 2007 e successivamente ogni anno entro il 30 giugno:

i soggetti che effettuano operazioni di recupero di energia e di materia dai rifiuti indicati nell´allegato 1 sono tenuti a presentare a APAT e alle Regioni i dati relativi all´anno precedente su quantità e tipologie prodotti e/o utilizzati in una delle operazioni di recupero da R2 a R9 dell´allegato C al Decreto legislativo n. 152/06 disaggregati su base regionale;

i soggetti che effettuano attività di importazione e/o di esportazione di rifiuti (ai sensi del Regolamento (CEE) n. 259/93) indicati nel suballegato B devono presentare a APAT e alle Regioni i dati relativi all´anno precedente su quantità e tipologie di rifiuti importati e/o esportati indicati nel suballegato B, disaggregati su base regionale.

Il regime giuridico specifico dedicato agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, esteso anche ai rifiuti in oggetto, prevede di incentivare l’energia prodotta attraverso il meccanismo dei certificati verdi.

Il certificato verde è un titolo rilasciato ai produttori di energia da fonti rinnovabili che può essere venduto ai produttori di energia da fonte fossile soggetti all’obbligo di produrre ogni anno una percentuale di energia da fonti rinnovabili. Il certificato vale circa 109 €/MWh (108,92 €/MWh è il valore stimato nel 2005 dal Gestore della rete nazionale di trasmissione, GRTN) e può essere scambiato attraverso contratti bilaterali o sulla borsa dei certificati verdi gestita dal GRTN.

Il certificato verde, rilasciato dal GRTN per almeno 50 MWh, vale 12 anni.

Oltre al certificato verde, l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati dai rifiuti beneficia della priorità di dispacciamento in rete.

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