Il prospetto informativo è la dichiarazione che i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, devono presentare, in via telematica (l’invio con strumenti diversi costituisce mancato adempimento), al servizio provinciale competente indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile ed appartenente alle altre categorie protette ed i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i beneficiari del collocamento mirato.
Con la presentazione del prospetto datori di lavoro ed Ufficio collocamento mirato disabili condividono tutte le informazioni utili per attuare quanto previsto dalla Legge n. 68/99 per l’ inserimento lavorativo dei lavoratori disabili in modo da conciliare le necessità e caratteristiche delle aziende e le persone destinatarie.
Il prospetto deve essere presentato solo dai datori di lavoro per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’invio del prospetto, cambiamenti della situazione occupazionale che hanno comportato una modifica dell’obbligo di assunzione o del computo della quota di riserva rispetto all’ultimo prospetto informativo annuale inviato.
I datori di lavoro che, rispetto all’ultimo prospetto informativo annuale inviato, non hanno subito tali cambiamenti, quindi, non sono tenuti ad inviare un nuovo prospetto informativo.
Di norma il prospetto deve essere inviato entro il 31 gennaio di ogni anno: termine perentorio e non prorogabile nel caso in cui cada di sabato al giorno lavorativo immediatamente successivo.
Solo per quest’anno, però, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dovuto rinviare al 15 febbraio 2011 il termine di presentazione del prospetto informativo e modificare il programma informatico dopo aver constatato che lo stesso conteneva degli errori di programmazione che non consentivano il rispetto delle indicazioni contenute nella nota ministeriale n. 257/2005, con particolare riferimento alla individuazione della base di computo e della computabilità delle categorie protette ex art. 18, c. 2, della Legge n. 68/1999 assunte in eccedenza prima del 2000.
Il Ministero sta, quindi, contattando le aziende che hanno compilato il campo del Quadro 2 relativamente ai Dati relativi al personale dipendente, con riferimento ai campi N. Categorie protette in forza (l.68/99 art.18) ) limitatamente 1% e N. Categorie protette in forza (l.68/99 art.18) conteggiate come disabili descritto nel Manuale utente a pagina 23 per concedere loro la possibilità - tecnicamente non offerta dal sistema - di modificare, senza annullare, la procedura di invio già eseguita. Le nuove denominazioni dei campi sono “N. categorie protette complessivamente in forza (l. n. 68/99, art. 18)” e, proseguendo, “Di cui assunte prima del 18 gennaio 2000 e conteggiate come disabili”.
Le aziende interessate debbono - entro il 15 febbraio - reinserire negli appositi campi del quadro 2 - come riformulati nella versione corretta sopra indicata - i dati delle ex categorie protette.
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