Aspetti relativi al rapporto di lavoro subordinato

Festività del 17 marzo e del 25 aprile 2011

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Il Consiglio dei Ministri ha deliberato che, solo per l’anno in corso, la giornata del 17 marzo deve essere considerata festa nazionale a tutti gli effetti

In apertura dei lavori il Consiglio dei Ministri – precisa il comunicato stampa governativo - si è soffermato sugli effetti civili della giornata del 17 marzo 2011, festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Poiché tale qualificazione comporta l’implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, il Consiglio ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo per quest’anno) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo, limitazioni su determinati atti giuridici, disciplina che regola l’imbandieramento degli edifici, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

Solo per l’anno in corso, quindi, la giornata del 17 marzo 2011 viene considerata festiva, alla stessa stregua delle altre festività previste dall’art. 5 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, che ricomprende tutte le domeniche - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il 25 aprile, anniversario della Liberazione - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il 1° maggio, festa del lavoro - il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, solo per il comune di Roma - il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria - il giorno di Ognissanti - il giorno della festa dell'Immacolata Concezione - il giorno di Natale e il giorno 26 dicembre.

Per quanto riguarda, poi, la coincidenza, sempre quest’anno, del 25 aprile, giorno dell’anniversario della Liberazione, con la festività religiosa del lunedì dell’Angelo, occorre fare riferimento,  per il relativo trattamento economico, all’art. 5 della Legge n. 260/1949, che disciplina il trattamento da corrispondere al lavoratore subordinato quando una festività nazionale (2 giugno, 25 aprile e 1° maggio) ricorre di domenica.

Per i lavoratori retribuiti in misura fissa, l’art. 5 prevede che, nel caso di festività che ricorre nel giorno di domenica, il datore di lavoro deve corrispondere, in aggiunta alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera (compreso ogni elemento accessorio), anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Il caso delle festività coincidenti è disciplinato, in particolare, dall’art. 2 della Legge n. 90/1954: il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: […] e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.

Secondo quanto previsto dalla legge n. 90/1954, quindi, il trattamento economico indicato dalla Legge n. 260/1949 per il caso delle festività ricorrenti di domenica, si applica anche all’ipotesi delle festività coincidenti, così come accadrà il prossimo 25 aprile 2011.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2369/2004, ha chiarito che l’art. 2 della Legge n. 90/1954 non distingue tra lavoratori retribuiti in misura fissa o meno e pertanto il trattamento  previsto da tale disposizione deve essere applicato a tutte e due le categorie di lavoratori..

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