L’art. 25 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (cosiddetto collegato lavoro), stabilisce che dal 2010 per i dipendenti di lavoro privati si applicano le disposizioni in materia di rilascio e trasmissione dell’attestazione di malattia già vigenti nel pubblico impiego per effetto dell’art.55septies del Decreto legislativo n.165/2001). Secondo la norma il certificato deve essere trasmesso dal medico direttamente in via telematica all’Inps, che provvede all’inoltro al datore di lavoro, sempre per via telematica.
Con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2011 l’Inps ha confermato che il citato art. 25 sancisce la legittimazione istituzionale dell’Istituto a ricevere la certificazione in tutti i casi di assenza per malattia dei lavoratori di datori di lavoro privato. La modalità di trasmissione telematica dei certificati di malattia, infatti, avviene solo tramite accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). L’art.5 della Legge n. 300/1970 e l’art. 5, comma 12, del Decreto legge n. 463/1983 convertito nella Legge n. 638/1983), inoltre, assegnano all’Istituto l’obbligo di effettuare visite mediche domiciliari anche dietro richiesta del datore di lavoro privato e nei confronti di lavoratori non assicurati Inps.
L’Inps, con la lettera del 14 gennaio
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