L’Inps con la circolare n. 25 del 4 febbraio 2011 ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2011

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Come ogni anno, ai sensi dell’articolo 1, comma 27, della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, l’Inps ha provveduto ad aggiornare in base all’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, con effetto dal 1° gennaio, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione,.

Per i lavoratori con retribuzione inferiore o uguale a 1.961,80 euro l’importo lordo del trattamento è pari a  906,80 euro, cui corrisponde un importo netto di 853,84 euro per la riduzione, prevista dall’art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84 per cento.

Per i lavoratori con retribuzione superiore a 1.961,80 euro l’importo lordo del trattamento è pari a 1.089,89 euro, cui corrisponde un importo netto di 1.026,24 euro per la riduzione, prevista dall’art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84 per cento.

Gli stessi importi massimi mensili sono da applicare anche alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli stessi importi massimi mensili sono da applicare anche all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2010, continuano a trovare applicazione gli importi stabiliti per tale anno (euro 892,96 ed euro 1.073,25), a suo tempo indicati nella circolare dell’Inps n 18 del 5 febbraio 2010.

Gli importi massimi in esame devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Gli importi  comunicati dall’Inps trovano applicazione anche per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3,  della Legge 19 luglio 1994, n. 451,

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale  di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2011, in: euro 592,89 che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari ad euro 558,27.

Infine, l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, sempre dal 1° gennaio 2011, ad euro 541,38. Lo stesso importo vale anche per l’assegno relativo ai lavori di pubblica utilità di cui al Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

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