Circolare chiarificatrice del Ministero del Lavoro

Collocamento obbligatorio: compensazioni territoriali

  Novità aziendali   

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 27 del 24 ottobre 2011, a seguito dei cambiamenti apportati dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 al regime della compensazione territoriale, ha fornito gli opportuni chiarimenti.

Di seguito facciamo il punto sulle novità in tema di compensazione territoriale.

Non c’è più l’obbligo di fare la richiesta di compensazione territoriale: l’azienda, che ha più sedi a livello nazionale, infatti, può assumere, in via automatica, un numero superiore di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato per compensare le minori assunzioni nelle altre sedi produttive (Art. 9 Decreto legge n. 138/2011).

Tale modalità vale anche per le imprese che fanno parte di un "gruppo" (Art. 31 Decreto legislativo n. 276/2003, art. 2359 cod. civ. e Decreto legislativo n. 74/2002).

Per quanto riguarda le comunicazioni d’obbligo relative alla compensazione territoriale, l’informativa deve essere inviata, in via telematica, solamente tramite l’annuale Prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno, riportando le variazioni in materia di assunzioni che hanno riguardato le unità produttive dell’azienda e del "gruppo". Il Prospetto informativo dovrà essere inviato a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui sono ubicate le unità produttive interessate alla compensazione.

Permane il divieto della contemporaneità della richiesta di esonero parziale in presenza di compensazione territoriale: il ricorso all’esonero parziale potrà avvenire soltanto nel caso di accertata impossibilità di assunzione per mancanza di adeguate professionalità, dopo aver espletato ogni iniziativa per l’inserimento dei soggetti aventi diritto all’obbligo.

Le imprese che hanno operato la compensazione territoriale avendo in corso delle Convenzioni con i servizi competenti possono richiedere agli stessi la modifica degli obblighi.

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