Il Ministero del Lavoro ha emanato una circolare sull´obbligo di tesserino di riconoscimento dei lavoratori occupati nei cantieri edili

Cantieri edili: tessera di riconoscimento obbligatoria

  Ambiente, Sicurezza e Trasporti  

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 29/06 ha illustrato le modalità applicative dell’obbligo del tesserino di riconoscimento dei lavoratori occupati nei cantieri edili, in vigore dal 1° ottobre 2006.

Le imprese soggette a questo obbligo sono quelle che svolgono i lavori edili elencati nell´allegato I del Decreto legislativo n. 494/96.

 

Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

Per la vidimazione del registro si applicano le norme del Testo Unico n. 1124/65 relative ai libri paga e matricola.

La tessera di riconoscimento, esibita dai lavoratori in modo da essere ben visibile, deve riportare la fotografia del lavoratore, il nome, il cognome, la data di nascita e l´indicazione del datore di lavoro.

I datori di lavoro che occupano fino a 9 lavoratori sono esonerati dall´obbligo di fornire il tesserino, ma devono annotare l´elenco degli occupati nel cantiere su un registro di presenza in cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

Nel computo rientrano "tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati"; quindi, sono compresi i collaboratori coordinati e continuativi a progetto e gli associati in partecipazione. Il datore di lavoro deve tenere un registro in ogni cantiere nel quale sono impiegati i propri lavoratori e può riutilizzare lo stesso registro in più lavori in tempi diversi, evidenziando le date delle annotazioni. Queste devono essere fatte prima dell´inizio delle attività lavorative.

Il riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere è finalizzato alla maggiore tutela dei lavoratori occupati nel settore delle costruzioni, accanto all´esigenza di regolarizzazione contributiva ed assicurativa.

Inoltre i lavoratori regolarizzati devono ricevere una formazione e una informazione adeguate e tutte le misure di sicurezza previste dal Decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

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