L’art. 24 contiene le disposizioni di natura previdenziale

Legge Monti: le misure previdenziali

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Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, contenente disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dei due provvedimenti è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011).

Sistema contributivo (comma 2) - Dal 1° gennaio 2012, per il calcolo della pensione è esteso, pro-rata, il metodo contributivo a tutti i lavoratori .

Lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (comma 3,) - I lavoratori, che hanno maturato i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente entro la fine dell’anno 2011, potranno conseguire il diritto alla prestazione pensionistica, secondo le vecchie regole a prescindere dall’avvenuta certificazione di tale diritto. In merito l’Inps con il messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011  ha precisato che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del decreto in oggetto è subordinato alla maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla predetta normativa, a prescindere dall’avvenuta certificazione di tale diritto. Tale certificazione, infatti, ha solo una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. Pertanto, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che ha maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

Pensione di vecchiaia (commi 4 e 6) - Dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è di 62 anni per le donne lavoratrici dipendenti e di 66 anni per gli uomini lavoratori dipendenti. L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini, 66 anni, avverrà nel 2018, tenendo conto della variazione della speranza di vita. I coefficienti di trasformazione saranno adeguati per tutti sino all’età di 70 anni al fine di incentivare il proseguimento dell’attività lavorativa.

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 (comma 11) - Per i lavoratori che andranno in pensione con il sistema contributivo, il diritto alla pensione potrà essere conseguito al compimento dei 63 anni di età con un accredito contributivo di almeno 20 anni. Inoltre l’importo mensile della prima rata di pensione deve risultare non inferiore ad una soglia mensile che sarà rivalutata annualmente (per l’anno 2012 tale importo è pari a 2,8 volte l’assegno sociale).

Lavoratori autonomi e Gestione separata Inps (commi 6 e 7) – Sempre a partire dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico è innalzato a 66 anni per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps, mentre per le lavoratrici appartenenti alle stesse gestioni il requisito è portato a 63 anni e 6 mesi. Il requisito contributivo minimo è fissato in 20 anni per tutti.

Abolizione della “finestra mobile” (comma 5) – Con la fine del 2011 è abrogata la disposizione per la quale i lavoratori dipendenti dovevano attendere un anno, dalla maturazione dei requisiti, prima di percepire concretamente il trattamento pensionistico.

Pensione anticipata (comma 10) -  E’ definitivamente abolita la pensione di anzianità calcolata con il sistema delle quote: somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva. Dal 1°gennaio 2012, invece, è prevista una pensione “anticipata” rispetto a quella di vecchiaia per il conseguimento della quale gli uomini debbono possedere 42 anni e 1 mese di anzianità contributiva, e le donne 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva. Sono previste penalizzazioni percentuali (1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni,  elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai primi due) sull’importo della pensione.

Salvaguardia di alcuni lavoratori (commi 14 e 15) - Le disposizioni relative ai requisiti di accesso alla pensione vigenti prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame saranno ancora applicate, nei limiti delle risorse stabilite da un apposito decreto interministeriale, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; lavoratori collocati in mobilità c.d. “lunga”, sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; lavoratori che, antecedentemente al 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

Regime agevolato di accesso al pensionamento (comma 15-bis) - I lavoratori con anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012, i quali avrebbero maturato entro la stessa data i requisiti pensionistici secondo le “vecchie” regole (pensione di anzianità con il sistema delle “quote”), potranno conseguire il trattamento pensionistico anticipato al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni. Le lavoratici potranno conseguire il trattamento di vecchiaia con un’età anagrafica non inferiore a 64 qualora entro il 31 dicembre 2012 abbiano 60 anni di età e almeno 20 anni di contributi. E’ fatta salva comunque la possibilità di conseguire il diritto alla pensione prima del compimento dei 64 anni, qualora fossero raggiunti i requisiti previsti dal comma 6.

Adeguamento agli incrementi della speranza di vita (comma 12) - Tutti i requisiti anagrafici previsti dall’art. 24 nonché il requisito contributivo stabilito dal comma 10, sono adeguati alla speranza di vita. (Decreto Interministeriale del 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010)

Rivalutazione delle pensioni (comma 25) - Per il biennio 2012-2013 viene introdotto un blocco della rivalutazione delle pensioni rispetto all’inflazione, restano salvi i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il minimo.

Totalizzazione (comma 19): Non è più richiesta l’anzianità contributiva minima di almeno tre anni in ogni gestione previdenziale per potere totalizzare i contributi e percepire un’unica pensione.

Lavori usuranti (commi 17 e 17-bis) - Vengono disposte alcune modifiche alla disciplina per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), al fine di attenuare la portata dei benefici previdenziali previsti dal Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Il comma 1 dell’art. 21 del provvedimento in esame prevede la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals, le cui funzioni sono attribuite all’Inps.

Il comma 4 dell’art. 40 prevede che è possibile compilare il Libro Unico del Lavoro entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e non più entro il giorno 16.

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