Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha diramato la Circolare n. 3/DF (www.finanze.gov.it) che chiarisce tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)

Il calcolo dell’IMU

  Amministrazione e gestione  

Con il “Salva Italia” il Governo Monti ha previsto che le risorse necessarie a finanziare le misure di stimolo alla crescita economica siano recuperate attraverso un intervento sulla tassazione patrimoniale degli immobili. In particolare, il provvedimento ha anticipato al 2012 l’Imposta Municipale Propria (IMU), includendo nell’ambito di applicazione anche le abitazioni principali e prevedendo, ai fini della determinazione della base imponibili, un primo sostanziale adeguamento dei valori immobiliari ai valori di mercato.

Abbiamo, quindi, chiesto al dottor Filippo Bergamino, commercialista in Milano (autore del blog www.indipendenzafinanziaria.com ) di aiutarci a chiarire le modalità operative.

Chi deve pagare?  Sono soggetti all’obbligo i proprietari di fabbricati, i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su  detti immobili: E’ tenuto anche il coniuge al quale è stata assegnata la casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale,  annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Come si calcola l’imposta? Bisogna partire dalla rendita catastale dell’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano con categoria catastale A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, che deve essere rivalutata del 5 per cento e poi moltiplicato per 160. All’atto pratico – dice Bergamino - consiglio di moltiplicare la rendita per 168 (=1,05 X 160). Al risultato così ottenuto si applica l’aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale e del 7,6 negli altri casi, sempre che il Comune non abbia deciso in maniera diversa diversamente. Ma – precisa Bergamino - gli effetti dei cambiamenti si vedranno solo con il saldo a dicembre. Per l’abitazione principale l’imposta viene ridotta di 200,00 euro, più 50,00 per ciascun figlio che risiede nella stessa casa, di età inferiore ai 26 anni. Ma -  conclude Bergamino  - l’importo massimo della detrazione è fissato in 800,00 euro, che equivalgono a otto figli.

E’ possibile rateizzare l’importo dovuto?  Sì. Però mentre per la prima casa sono possibili anche tre pagamenti, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, l’Imu può essere pagata solo in due rate, di cui la prima entro il 18 giugno (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 giugno) e la seconda entro il 17 dicembre (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 dicembre). Per gli immobili diversi dalla abitazione principale, quindi a giugno si versa il 50 per cento di quanto dovuto applicando l’aliquota standard del 7,6 per mille ed a dicembre,  dopo aver rideterminato l’imposta complessiva applicando l’aliquota decisa dal Comune, si verserà la differenza. Per quanto riguarda l’abitazione principale, si seguono le stesse modalità oppure, se il contribuente ha deciso di optare per il pagamento in tre rate, a giugno si versa non la metà, ma solo un terzo dell’importo calcolato applicando l’aliquota del 4 per mille, il 17 settembre  (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 settembre) si versa lo stesso importo e a dicembre si versa il saldo dopo aver fatto il calcolo definitivo. Il pagamento degli acconti e del saldo deve essere effettuato utilizzando il modello F24 bancario, appositamente predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Cosa si intende abitazione principale? Il legislatore ha rivisto i criteri per la determinazione dell’abitazione principale, che sono più rigidi di quelli dell’Ici: il contribuente, infatti, non solo deve avere la residenza nell’immobile, ma deve anche risiedervi abitualmente. – aggiunge Bergamino - Norme più stingenti sono previste anche per le pertinenze, che dovranno appartenere ad una delle categorie C2 (magazzini, cantine e soffitti), C6 (autorimesse) o C7 (tettoie): potranno essere considerate pertinenze al massimo tre unità immobiliare, una per ciascuna di queste categorie. Stesso limite di tre anche nel caso una o più pertinenze siano accatastate con l’abitazione.

La detrazione può essere divisa a metà tra i coniugi? I comproprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, come possono essere, ad esempio, i coniugi, dividono la detrazione di 200,00  euro a metà, a prescindere dalla rispettiva quota di proprietà. La maggiorazione della detrazione spetta, nella misura di 50 euro ciascuno, per i figli di età fino a 26 anni, che hanno la residenza nello stesso immobile e vi dimorano abitualmente, indipendentemente dal fatto che siano fiscalmente a carico. – prosegue Bergamino - La detrazione è proporzionale ai mesi in cui si verificala condizione; in particolare in caso di nascita spetta, per il mese, se questa è avvenuta da almeno 15 giorni. Riguardo invece al compimento dei 26 anni, la detrazione si applica se nel mese il compleanno è avvenuto dal quindicesimo giorno in poi. Infine in caso di separazione, l’ex coniuge affidatario della casa coniugale sarà considerato titolare di diritto di abitazione e quindi soggetto al pagamento.

Il contribuente deve anche calcolare tributo che spetta allo Stato e quello che spetta al Comune? Si, ma solo per gli immobili diversi dalla abitazione principale. Al momento di pagare il tributo spettante per gli immobili diversi dalla prima casa il contribuente deve indicare separatamente nel modello F24 in un rigo la metà dell’importo destinata allo Stato con il relativo codice tributo (Codice: 3912 -  abitazione principale e relative pertinenze) ed in un altro rigo l’altra metà dell’importo destinata, invece, al Comune, con un codice tributo diverso e distinto per singolo comune. Per tutti versamenti, come sempre fatto, anche in questo caso, gli importi debbono essere arrotondati all’unità di euro successiva dai 50 centesimi in poi. In base alla regola generale, che si applica per gli altri tributi, il versamento non è dovuto se l’imposta complessiva è inferiore a 12 euro.

Info: www.finanze.gov.it

Giovanni Scotti

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