Nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre è stato pubblicato il Decreto legge 13 novembre 2006, n. 279, che anticipa l’avvio della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007

Misure urgenti in materia di previdenza complementare

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L’art. 84 del disegno di legge finanziaria 2007 ha previsto l’anticipo di un anno (1° gennaio 2007) dell’attuazione della riforma della previdenza complementare, prevista dal Decreto legislativo n. 252/05 e la devoluzione obbligatoria di una parte del TFR inoptato ad un Fondo istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestito dall’ Inps.

Lo scorso 23 ottobre Governo, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto il Memorandum d’intesa sul trattamento di fine rapporto, che prevede:

- l’anticipo al 1° gennaio 2007 dell’avvio della previdenza integrativa con la contestuale previsione di misure compensative previste dal Decreto legislativo n. 252/05, a fronte della destinazione di parte del TFR maturando ai fondi integrativi o all’Inps.

- l’esonero delle imprese al di sotto dei 50 dipendenti dall’obbligo di conferire al Fondo gestito dall’Inps il TFR non destinato alla previdenza integrativa;

- l’impegno alla costituzione di un Fondo di Garanzia;

- l’impegno del Governo a rivedere nel 2008 il meccanismo forzoso di trasferimento del tfr.

Tale accordo è stato recepito nel testo della legge finanziaria per il 2007.

Per rendere operatività all’intesa, lo scorso 10 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge 13 novembre 2006, n. 279, che anticipa l’avvio della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007.

Dal 1° gennaio 2007 partirà il semestre in cui i lavoratori potranno, in qualsiasi momento, esprimere l’adesione alla previdenza integrativa, attraverso il conferimento del Tfr ed, eventualmente, anche dei contributi propri e del datore di lavoro.

Secondo il Memorandum d’intesa sopra ricordato, il Tfr dei lavoratori dipendenti di aziende con almeno 50 dipendenti, non conferito alla previdenza integrativa, sarà integralmente destinato al Fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps.

Come previsto dall’art. 9 del Decreto legislativo n. 252/05, se il lavoratore, entro il 30 giugno 2007, è rimasto silente, il suo Tfr confluirà al fondo negoziale di riferimento o, in mancanza, al fondo residuale istituito presso l’Inps.

Per quanto riguarda le compensazioni a favore delle imprese, dal 1 gennaio 2007 decorreranno le misure relative alla deduzione dal reddito d’impresa del 4% dell’importo annuo di Tfr devoluto (6% per le imprese con meno di 50 addetti) e all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20 per cento al Fondo di garanzia per il TFR costituito presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2008 decorrerà la riduzione dei contributi sociali (nella misura di 0,19 punti percentuali per assegni familiari, maternità e disoccupazione fino allo 0,28 nel 2014).

Alla scadenza del semestre (1° luglio 2007), il datore di lavoro provvederà a versare il Tfr maturato, al fondo o all’Inps secondo la scelta del lavoratore, dalla data di adesione.

Il Tfr maturato prima dell’adesione rimane in azienda.

Giovanni Scotti

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