Assunzione e contribuzione dei lavoratori coloro che prestano la loro opera solo per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (tuttofare, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti ecc.)

I lavoratori domestici: aspetti lavoristici e contributivi

  Novità aziendali   

Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).

Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle liste del collocamento.

Se il lavoratore si trova in Italia, l´assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari.

Se il lavoratore si trova all´estero, prima di venire in Italia il datore di lavoro deve presentare presso uno degli uffici postali abilitati la domanda di nulla osta al lavoro, indirizzandola al competente Sportello Unico per l´Immigrazione. Alla domanda dovrà essere allegata anche una fotocopia del documento di identità del datore di lavoro, una fotocopia del passaporto - o documento equipollente - del cittadino straniero e una marca da bollo di 14,62 euro. Il costo per l´invio della domanda è di 5,70 euro.

Nella domanda il datore di lavoro deve: assicurare una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l´assegno sociale, corrispondente - per l´anno 2006 - ad euro 381,72; garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore; dimostrare di possedere un reddito annuo - anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi - di importo almeno il doppio rispetto all´ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere.

Il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità di badante, perché affetto lui stesso, o un componente della sua famiglia, da patologie o gravi handicap che ne limitano l´autosufficienza, non ha l´obbligo dell´autocertificazione relativa alla sua capacità economica; assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato; impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza; impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

La domanda di nulla osta viene, quindi, trasmessa per via telematica allo Sportello Unico il quale, fatte le dovute verifiche presso la Questura, la Direzione provinciale del lavoro e il Centro per l´impiego, convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta - che ha una validità di 6 mesi - e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Lo stesso Sportello Unico trasmette il nulla osta, la proposta di contratto di soggiorno e il codice fiscale - richiesto all´Agenzia delle Entrate - alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all´estero, la quale rilascerà al lavoratore il visto d´ingresso da lui precedentemente richiesto.

Dopo l´arrivo in Italia, entro 8 giorni dall´ingresso in Italia il lavoratore deve presentarsi, su appuntamento, presso lo Sportello Unico per firmare il contratto e richiedere il permesso di soggiorno. Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico il lavoratore deve dimostrare la disponibilità di un alloggio ed esibire la ricevuta dell´avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio).

E´ obbligatorio assicurare le colf: qualunque sia la durata del lavoro; anche se il lavoro è saltuario o discontinuo; anche se già assicurate presso un altro datore di lavoro; anche se già assicurate per un´altra attività; anche se di nazionalità straniera; anche se titolari di pensione.

Il datore di lavoro deve presentare la denuncia di assunzione del lavoratore domestico presso l´Inps di zona - o inviarla per posta - utilizzando l´apposito modulo (LD09), che può anche essere scaricato dal sito dell´Istituto www.inps.it.

La denuncia di assunzione deve essere fatta entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre solare nel quale è avvenuta l´assunzione.

Per l’assunzione tutte le colf debbono presentare la carta di identità o altro documento analogo ed eventuali diplomi o attestazioni professionali; la tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dalla ASL di residenza; il codice fiscale, da comunicare all´Inps per il versamento dei contributi. In caso di assunzione di minorenni, in aggiunta agli altri documenti per l´assunzione sono necessari: la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che la colf viva presso la famiglia del datore di lavoro; il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dell´Ufficiale sanitario. In caso di assunzione di extracomunitari, in aggiunta agli altri documenti è necessario presentare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato dalla Questura.

Il contributo che deve essere versato dal datore di lavoro, si calcola in base alla retribuzione oraria concordata tra le parti; alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria e al valore convenzionale del vitto e dell´alloggio, calcolato in misura oraria.

I contributi si versano ogni tre mesi, per tutti i giorni comunque retribuiti, per cui alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per i periodi di momentanea assenza dal servizio (per malattia, ferie, festività infrasettimanali, congedo ecc.), nei quali il datore di lavoro continua a corrispondere una retribuzione intera o ridotta, sia di propria iniziativa, sia per accordo col lavoratore, sia per legge.

Per il periodo di assenza si considera un numero di ore uguale a quello di un corrispondente periodo di lavoro.

I contributi versati dal datore di lavoro vengono utilizzati dall´Inps e dall´Inail per la liquidazione della pensione, della indennità di maternità, degli assegni familiari, della indennità di disoccupazione, della indennità antitubercolare, delle cure termali e delle rendite da infortunio sul lavoro e da malattie professionali.

Nella seguente tabella sono riportati gli importi dei contributi dovuti per il 2007

Retribuzione effettiva oraria

con quota assegni familiari

senza quota assegni familiari

Fino a euro 6,70

€ 1,23 (0,28)*

€ 1,16 (0,28)**

oltre € 6,70 e fino a € 8,18

€ 1,39 (0,32)*

€ 1,31 (0,32)**

oltre € 8,18 €

€ 1,69 (0,39)*

€ 1,60 (0,39)**

lavoro superiore a 24 ore settimanali***

€ 0,89 (0,20)*

€ 0,85 (0,20)**

* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

dal 1° al 10 aprile

versamento per il 1° trimestre

dal 1° al 10 luglio

versamento per il 2° trimestre

dal 1° al 10 ottobre

versamento per il 3° trimestre

dal 1° al 10 gennaio

versamento per il 4° trimestre

Quando cessa il rapporto di lavoro, il versamento va fatto entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni. Il versamento dei contributi non può essere effettuato né prima né dopo i termini sopraindicati. Il ritardo nel pagamento comporta l´applicazione di multe da parte dell´Inps. Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi mediante bollettini di conto corrente postale inviati dall´Inps al proprio domicilio.

Si ricorda che dopo il primo invio di bollettini, in seguito alla presentazione della denuncia di assunzione, l´Inps provvede a fornire i successivi solo su richiesta del datore di lavoro. Tale richiesta può essere inoltrata direttamente agli uffici Inps: per telefono chiamando InpsInforma al numero 803 164 oppure utilizzando l´apposito servizio on line sul sito www.Inps.it.

Il bollettino è unico per ogni trimestre. Se però le settimane che cadono nel trimestre non risultano lavorate tutte per almeno 25 ore, si devono compilare due distinti bollettini di versamento:

· con un bollettino si versano i contributi relativi alla citata quarta fascia;

· con un secondo bollettino si pagano i contributi, corrispondenti ad una delle prime tre fasce, per le settimane lavorate per meno di 25 ore.

In favore del lavoratore l´Inps registra tanti contributi settimanali quante sono le settimane retribuite, purché per ciascun trimestre risultino versate, in media, almeno 24 ore a settimana.

Per i contributi settimanali versati per meno di 24 ore, invece, si applica una riduzione proporzionale delle settimane accreditate.

Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro.

In base ai contributi versati all´Inps, spettano a carico dell´Inps le seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia; pensione di anzianità; pensione di inabilità; assegno di invalidità; pensione ai superstiti o di reversibilità; indennità di disoccupazione; indennità di maternità; assegno per il nucleo familiare; assegni familiari; indennità antitubercolari; cure termali.

Alle colf non spetta l´indennità economica di malattia.

In base ai contributi versati all´Inps, l´Inail eroga le rendite per infortunio sul lavoro o per malattie professionali.

In base ai contributi versati all´Inps, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce l’assistenza sanitaria (medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specialistica ecc.).

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