Gli Stati, inoltre, non possono obbligare tali società a creare sul loro territorio una succursale o una filiale

Corte UE: è possibile la sorveglianza dei servizi di comunicazione elettronica forniti in un altro Stato membro

  Nuove Tecnologie  

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza n. 64/14, pronunciata il 30 aprile 2014 nella causa C-475/12 (UPC DTH Sàrl / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese) ha affermato che gli Stati membri possono controllare se le società che forniscono sul loro territorio servizi di comunicazione elettronica,, anche se stabilite in un altro Stato membro, rispettano o meno le norme in materia di tutela dei consumatori

La UPC è una società lussemburghese che fornisce a titolo oneroso, a partire dal Lussemburgo, bouquet di servizi di diffusione radiofonica e audiovisiva ricevibili via satellite e ad accesso condizionato. Tali servizi sono forniti ad abbonati residenti in altri Stati membri, tra cui l’Ungheria. A seguito di denunce presentate da alcuni abbonati della UPC, le autorità ungheresi hanno chiesto alla UPC di comunicare loro talune informazioni relative ai suoi rapporti contrattuali con uno dei suoi clienti. La UPC si è però rifiutata di fornire tali informazioni a motivo del fatto che, avendo essa sede in Lussemburgo, le autorità ungheresi non erano competenti per avviare procedimenti di vigilanza nei suoi confronti. Non avendo ricevuto le informazioni richieste, le autorità ungheresi hanno inflitto un’ammenda alla UPC. Avendo quest’ultima avviato un’azione legale per contestare l’ammenda, la Fõvárosi Törvényszék (Tribunale di Budapest, Ungheria) chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione autorizzi le autorità ungheresi a vigilare sull’attività della UPC in Ungheria.

La Corte di giustizia ha rilevato che il servizio fornito dalla UPC costituisce un «servizio di comunicazione elettronica». A tal riguardo, la Corte ha ricordato che la Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, consente agli Stati membri di imporre la registrazione dell’inizio della fornitura di un tale servizio sul loro territorio. Del pari, la direttiva autorizza uno Stato membro sul cui territorio risiedono i destinatari di tale servizio a subordinare la prestazione dello stesso a talune condizioni specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche.

Pertanto, le autorità nazionali possono chiedere alle imprese le informazioni necessarie per verificare l’osservanza delle condizioni relative alla tutela dei consumatori, a seguito di denuncia o in caso di indagine su iniziativa delle stesse autorità. In tale contesto, gli Stati membri possono avviare procedimenti di vigilanza aventi ad oggetto l’attività, sul loro territorio, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione.

Per contro, gli Stati membri non possono imporre a tali fornitori la creazione di una succursale o di una filiale sul loro territorio, in quanto un siffatto obbligo sarebbe contrario alla libera prestazione dei servizi.

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