Il Fondo per il TFR gestito dall’Inps garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto (liquidazione e anticipazioni), nei limiti delle quote effettivamente affluite ad esso con decorrenza 1° gennaio 2007.

Riforma previdenziale: il Fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto

  Novità aziendali   

Il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile (Fondo per il TFR), istituito dalla legge Finanziaria 2007, è destinato a raccogliere, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, le quote di TFR che maturano da tale data e non destinate alle forme di previdenza complementare, per effetto sia di conferimento esplicito che di conferimento tacito.

La quota di TFR conferita:

- è al netto del contributo dello 0,5% destinato alla copertura degli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall’applicazione della perequazione automatica delle pensioni

- deve essere versata mensilmente insieme ai contributi previdenziali obbligatori a cui la quota è peraltro equiparata.

Al versamento mensile delle quote di TFR si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

I contributi versati a titolo di TFR possono essere conguagliati, secondo gli stessi termini e modalità previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, dal datore di lavoro a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Questo Fondo non garantirà una seconda pensione complementare ma il normale TFR, che, pertanto, non cambia natura e rimane soggetto alla disciplina dell’art. 2120 cod. civ.

L’anticipazione del TFR avviene, secondo le modalità e la tempistica dell’art. 2120 cod. civ., nei limiti del 70% del montante maturato:

- il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

- le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

- la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

- l´anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Nell´ipotesi di cui all´art. 2122 (Indennità in caso di morte) la stessa anticipazione è detratta dall´indennità prevista dalla norma medesima.

- condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l´accoglimento delle richieste di anticipazione.

Tale importo viene liquidato direttamente dal datore di lavoro nei limiti della capienza del TFR accantonato in azienda sino al 31 dicembre 2006.

Anche la differenza, di competenza del Fondo, viene anticipata dall’azienda.

Nella gestione delle prestazioni legate al TFR, l’unico referente del lavoratore rimane il datore di lavoro, che, dietro apposita domanda, corrisponderà anche la parte versata al Fondo presso la Tesoreria, compensandola con i contributi a questo dovuti.

La compensazione deve essere effettuata prima con le quote di TFR mensili dovute al Fondo e poi sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente, in quel mese, agli enti previdenziali, se tali quote sono insufficienti

Se l’importo di competenza del Fondo, che il datore di lavoro deve erogare, eccede l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva, è il Fondo stesso, su espressa richiesta del datore di lavoro, ad erogare entro 30 giorni l’importo delle prestazioni per la parte di sua competenza.

Il TFR accumulato presso questo Fondo viene rivalutato ogni anno ad un tasso pari all’1,5% più lo 0,75% dell’inflazione e, come i flussi accantonati in azienda, viene liquidato in forma di capitale.

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