Le Legge n. 286/06 (Finanziaria 2007) ha ripristinato l’imposta di successione, soppressa dall’art. 13 della Legge n. 383/01, e nuovamente modulato le aliquote con cui va applicata.

Successioni: la nuova tassazione

  Amministrazione e gestione  

Il legislatore è intervenuto ancora una volta per:

- chiarire, definitivamente, che la dichiarazione di successione deve essere presentata al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 6 mesi dalla data di apertura della successione.

Non può quindi trovare applicazione il termine di 12 mesi, introdotto nel 2003.
La dichiarazione di successione deve essere presentata dai chiamati all’eredità e dai legatari, da coloro che sono gli immessi nel possesso temporaneo dei beni del de cuius, dagli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti ovvero dagli esecutori testainentari. Se gli eredi sono in numero superiore ad uno, è possibile presentare una sola dichiarazione di successione, anche se l’ammontare dell’imposta è determinato con riferimento alle singole quote ereditarie;

- regolamentare gli aspetti fiscali della successione per causa di morte, vale a dire dell’evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori in qualità di erede o legatari) subentrano nei rapporti giuridici di cui era titolare un’altra persona (il de cuius).

Gli eredi acquistano l’eredità previa accettazione che può essere:

- semplice (art. 470 e seguenti codice civile), per cui il patrimonio del defunto diventa un tutt’uno con quello dell’erede e costui subentra nell’attivo e nel passivo, rispondendo anche dei debiti del de cuius con i propri beni

Questa forma di accettazione può essere espressa o tacita. Nel primo caso l’erede dichiara per iscritto l´intenzione di accettare incondizionatamente l´ eredità. L´accettazione può essere fatta per atto pubblico, alla presenza di un notaio, o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall´ accettante. L’accettazione è tacita quando l´erede con il suo comportamento, chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l´eredità;

- con beneficio di inventario (art. 484 e seguenti codice civile ed art. 769 e seguenti codice procedura civile) per cui i beni patrimoniali dell’erede rimangono separati da quelli del de cuius. In questo modo eventuali debiti del de cuius vanno pagati ugualmente, ma solo fino a concorrenza del valore dei beni a lui pervenuti.

Il diritto ad accettare l’eredità si prescrive in 10 anni di tempo decorrenti dal giorno dell´ apertura della successione, che corrisponde alla data di morte del de cuius. Se entro 10 anni non si manifesta l´ accettazione si perde ogni diritto sull´ asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite dall’art. 480 Codice Civile.

Per le successioni aperte dopo il 3 ottobre 2006 è ripristinata l’imposta, come disciplinata dal Decreto legislativo n. 346/90, che si applica solo sul valore di ciascuna quota di eredità e/o sul valore di ciascun legato. Le aliquote fiscali variano in funzione della linee e del grado di parentela intercorrente fra il de cuius ed il beneficiario:

aliquota

Soggetti passivi

Franchigia

4%

Coniugi o parenti in linea retta

1.000.000, 00 euro

6%

Fratelli e sorelle

100.000,00 euro

6%

Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e collaterale fino al 3° grado

Nessuna

8%

Altri soggetti

Nessuna

La franchigia viene applicata a ogni singolo beneficiario.

Per ciascun beneficiario portatore di handicap con determinate caratteristiche l’imposta si applica solo al superamento di una soglia minima di base imponibile di 1,5 milioni di euro.

Il calcolo della base imponibile è effettuato computando il valore globale netto dell’asse ereditario, definito dall’art. 8, comma 1 del Decreto legislativo n. 346/90 come la differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività e degli oneri deducibili.

Criteri dettati degli artt. 14 - 19 del D. lgs. n. 346/90 per calcolare il valore dei beni costituenti l’attivo ereditario:

il valore dei beni immobili di cui sia stata trasferita la piena proprietà è calcolato con riferimento al valore venale del bene in comune commercio, alla data di apertura della successione

il valore dell’azienda trasferita per successione deve essere calcolato assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che la compongono, al netto delle passività e senza tener conto dell’avviamento;

per le azioni ed i titoli quotati in borsa, occorre fare riferimento alla media dei prezzi rilevata nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi maturati in seguito;

per le azioni ed i titoli non quotati, si fa riferimento al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società, risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti ed escludendo l’avviamento;

per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, occorre fare riferimento al valore risultante dall’apposito prospetto;

per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati in precedenza, occorre considerare il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, o, in mancanza, il valore desunto da altri elementi certi.

Pertanto, una volta calcolato il valore dell’attivo ereditario al momento dell’apertura della successione, debbono essere sottratte le passività deducibili (debiti contratti dal defunto, spese mediche realizzate negli ultimi 6 mesi, spese funerarie) e i legati e gli altri oneri che gravano sull’eredità.

Il valore dell’attivo ereditario viene calcolato, in base a quanto stabilito dall’art. 9 del Decreto legislativo n. 346/90, comprendendovi tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta.

Il Decreto legislativo n. 346/90 considera parte dell’attivo ereditario anche:

denaro, mobilia e gioielli, nella misura del 10% del valore globale tetto imponibile dell’asse ereditario;

i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi pre­sentata dal defunto;

i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;

le partecipazioni in società di ogni tipo, anche se una clausola del contratto sociale o dell’atto costitutivo o un patto parasociale ne prevede, a favore di altri soci, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al loro valore.

Il Decreto legislativo n. 346/90 esclude espressamente dall’attivo ereditario:

i beni e diritti iscritti a nome del defunto nei pub­blici registri, quando è provato, mediante provve­dimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ‘ne aveva perduto la titolarità;

le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della succes­sione con atto autentico o girata autenticata;

le indennità corrisposte in caso di cessazione del rapporto di agenzia;

le indennità corrisposte in caso di morte del lavoratore;

le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;

i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;

i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte, o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell’amministrazione debitrice;

i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;

i beni culturali (art. 13 D.lgs. n. 346/90):

i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;

gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge;

i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

In base alla dichiarazione presentata dagli eredi, l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di successione, che è solidalmente a carico degli eredi, tenuti al pagamento nell’ammontare complessivamente dovuto da loro stessi e dai legatari.

(G.S.)

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