Per quanto riguarda il mondo del lavoro le novità del Decreto legislativo n. 30/70 più significative sono le seguenti: soggiorni di breve periodo in caso di soggiorni di durata inferiore a 3 mesi i cittadini UE non sono sottoposti ad alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio; carta di soggiorno tutti i cittadini dell’UE (compresi i cittadini di Bulgaria e Romania entrati a far parte dell’Unione lo scorso 1° gennaio 2007) che lavorano in Italia per periodi superiori a 3 mesi non devono più richiedere la carta di soggiorno alla Questura competente, ma devono semplicemente iscriversi all’anagrafe del comune di residenza (art. 9 del Decreto legislativo n. 30/07) soggiorni per periodi superiori a 3 mesi (di lungo periodo) i cittadini europei hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per periodi superiori a 3 mesi quando 1. svolgono attività di lavoro subordinato o autonomo 2. dispongono di risorse economiche sufficienti al proprio sostentamento, senza diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno (artt. 46-47, del Decreto Presidente della Repubblica n. 445/00) 3. dispongono di un assicurazione sanitaria o di un altro titolo che copra tutti i rischi che possono occorrere sul territorio nazionale 4. sono iscritti ad un corso di studi o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto. Il cittadino UE conserva il diritto al soggiorno anche quando: · è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di malattia o infortunio; · è disoccupato (art 2 del Decreto legislativo n. 181/00) e regolarmente iscritto presso il Centro per l’impiego dopo aver lavorato per oltre un anno sul territorio nazionale; · è disoccupato e regolarmente iscritto presso il Centro per l’impiego dopo un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a un anno. In questo caso il cittadino UE conserva la qualifica di lavoratore subordinato per un anno; · segue un corso di formazione professionale; Secondo quanto previsto dal decreto legislativo per l’iscrizione anagrafica al Comune di residenza del cittadino UE, il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per i cittadini italiani (Legge n. 1228/54 e Decreto Presidente della Repubblica n. 223/89). La nuova disciplina stabilisce che anche i familiari extracomunitari di cittadini UE possono liberamente circolare e soggiornare nel territorio degli Stati Membri dell’Unione. Possono ottenere una carta di soggiorno a prescindere dall’applicazione della disciplina prevista per i cittadini di Paesi extracomunitari. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo, per l’applicazione della normativa in esso contenuta, sono da considerarsi familiari: · il coniuge; · il partner che abbia contratto con il cittadino UE un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato Membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio; · i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; · gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner. (G.S.)
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