Il Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 che ha recepito e dato attuazione della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri.

Lavoratori comunitari: nuova disciplina che regola circolazione e soggiorno dei cittadini UE

  Novità aziendali   

Per quanto riguarda il mondo del lavoro le novità del Decreto legislativo n. 30/70 più significative sono le seguenti:

soggiorni di breve periodo

in caso di soggiorni di durata inferiore a 3 mesi i cittadini UE non sono sottoposti ad alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio;

carta di soggiorno

tutti i cittadini dell’UE (compresi i cittadini di Bulgaria e Romania entrati a far parte dell’Unione lo scorso 1° gennaio 2007) che lavorano in Italia per periodi superiori a 3 mesi non devono più richiedere la carta di soggiorno alla Questura competente, ma devono semplicemente iscriversi all’anagrafe del comune di residenza (art. 9 del Decreto legislativo n. 30/07)

soggiorni per periodi superiori a 3 mesi (di lungo periodo)

i cittadini europei hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per periodi superiori a 3 mesi quando

1.      svolgono attività di lavoro subordinato o autonomo

2.      dispongono di risorse economiche sufficienti al proprio sostentamento, senza diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno (artt. 46-47, del Decreto Presidente della Repubblica n. 445/00)

3.      dispongono di un assicurazione sanitaria o di un altro titolo che copra tutti i rischi che possono occorrere sul territorio nazionale

4.      sono iscritti ad un corso di studi o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto.

Il cittadino UE conserva il diritto al soggiorno anche quando:

·         è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di malattia o infortunio;

·         è disoccupato (art 2 del Decreto legislativo n. 181/00) e regolarmente iscritto presso il Centro per l’impiego dopo aver lavorato per oltre un anno sul territorio nazionale;

·         è disoccupato e regolarmente iscritto presso il Centro per l’impiego dopo un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a un anno. In questo caso il cittadino UE conserva la qualifica di lavoratore subordinato per un anno;

·         segue un corso di formazione professionale;

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo per l’iscrizione anagrafica al Comune di residenza del cittadino UE, il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per i cittadini italiani (Legge n. 1228/54 e Decreto Presidente della Repubblica n. 223/89).

La nuova disciplina stabilisce che anche i familiari extracomunitari di cittadini UE possono liberamente circolare e soggiornare nel territorio degli Stati Membri dell’Unione. Possono ottenere una carta di soggiorno a prescindere dall’applicazione della disciplina prevista per i cittadini di Paesi extracomunitari.

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo, per l’applicazione della normativa in esso contenuta, sono da considerarsi familiari:

·         il coniuge;

·         il partner che abbia contratto con il cittadino UE un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato Membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio;

·         i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;

·         gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

(G.S.)

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