La disciplina legale è contenuta nell’art. 10 del Decreto legislativo n. 66/03 modificato dal Decreto legislativo n. 213/04

Ferie: riepilogo delle disposizioni di legge

  Novità aziendali   

L´art. 36, comma 3, della Costituzione prevede che il lavoratore subordinato, qualunque sia la sua qualifica, la mansione o il tipo di contratto applicato; ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, cui non può rinunciare.

L´art. 2109, comma 2, del Codice Civile dispone che:

·         la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità

·         il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell´impresa e degli interessi del lavoratore

·         il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo; e retribuito.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 543 del 19 dicembre 1990 ha, fra l´altro, affermato che il godimento infra annuale dell´intero periodo di ferie deve essere contemperato con le esigenze di servizio che hanno carattere di eccezionalità o comunque con esigenze aziendali serie.

Il Decreto legislativo n. 66/03, che ha recepito le Direttive Ue n. 93/104/CE e n. 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell´organizzazione dell´orario di lavoro, si è inserito nel suddetto contesto normativo precisando, a sua volta, che:

·        ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale minimo di 4 settimane di ferie, equivalente, nel caso di fruizione di un periodo feriale consecutivo, a 28 giorni di calendario

·        almeno due settimane debbono comunque essere fruite nell´anno di maturazione. Le due settimane devono essere consecutive, a richiesta del lavoratore.

·        il restante periodo di due settimane di ferie deve essere fruito entro i 18 mesi successivi al compimento dell´anno di maturazione.

Poiché il Decreto legislativo n. 66/03 ha disposto che il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane ne consegue che:

·        è obbligatorio concedere un periodo di ferie di due settimane nel corso dell´anno di maturazione

·        è obbligatorio concedere due settimane consecutive di ferie, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell´anno di maturazione

·        la fruizione del restante periodo minimo di due settimane nei 18 mesi successivi all´anno di maturazione

L’articolo 18bis, comma 3, del Decreto legislativo n. 66/2003, introdotto dall´art. 1, comma 1, lett. f, del Decreto legislativo n. 213/04) prevede uno specifico sistema di sanzioni amministrative in caso di violazione dei suddetti vincoli. La sanzione, che varia da 130,00 a 780,00 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione, si applica in caso di violazione del diritto alla fruizione delle due settimane nell´anno di maturazione e in caso di mancato rispetto del periodo massimo di 18 mesi successivi al medesimo anno di maturazione.

E’ vietato monetizzare le 4 settimane di ferie garantite, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

L´art. 10 rinvia genericamente alla contrattazione collettiva che di norma affronta i seguenti aspetti:

maturazione

La durata del periodo di maturazione è di dodici mesi, che, nella maggior parte dei casi, coincidono con l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) ma possono anche corrispondere ad un periodo di 12 mesi decorrenti dal 1° agosto o dalla data concordata fra le parte.

In caso assunzione nel corso del periodo di maturazione, di cessazione del rapporto o di periodi di non lavoro, le ferie sono proporzionalmente ridotte al servizio effettivamente prestato ed in questo caso le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.

Specifiche norme di legge o disposizioni amministrative precisano quali assenze dal lavoro non interrompono la maturazione delle ferie.

Il numero di giorni maturati, quelli fruiti e quelli restati figurano nella busta paga;

durata delle ferie annuali

I contratti collettivi di lavoro possono prevedere ulteriori periodi ferie, che possono essere espressi in settimane, giorni di calendario o giorni lavorativi.

Alcuni contratti fissano la durata delle ferie alla qualifica ed all’anzianità di servizio;

fruizione delle ferie

Generalmente all’inizio dell’anno si definisce il periodo di chiusura collettiva che può comportare la sospensione dell’attività per la generalità dei lavoratori o per gruppi;

Durante il periodo di ferie deve essere corrisposta la normale retribuzione che l’interessato avrebbe percepito se avesse lavorato.

La malattia insorta prima dell’inizio delle ferie decorre regolarmente senza incidere sulle stesse. La malattia sopravvenuta durante il periodo di ferie in corso sospende le stesse se il singolo caso morboso non è compatibile con la funzione delle ferie ed il lavoratore osserva gli adempimenti previsti dalla prassi amministrativa in caso di malattia.

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