FOCUS ON LINE - RIVISTA N° 3, 17 febbraio 2008

Novità aziendali , Previdenza ed assistenza

Dirigenti industriali: sostegno al reddito dei dirigenti
La disciplina contrattuale del sostegno al reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati è stata adeguata alla Legge n. 247/07

Con l’accordo 26 luglio 2006 Confindustria e Federmanager hanno istituito la Gestione separata Fasi per il sostegno del reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati e previsto l’erogazione di un trattamento economico integrativo per la durata di 7 mesi a favore dei dirigenti di età inferiore a 50 anni e per la durata di 12 mesi a favore dei dirigenti con età pari o superiore a 50 anni.

L’art. 1, comma 25, della Legge n. 247/07, contenente norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio scorso su previdenza, lavoro e competitività, ha elevato, a far data dal 1° gennaio 2008, la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione erogata dall’Inps, da 7 a 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e da 10 a 12 mesi quella per i lavoratori con un’età pari o superiore a 50 anni. A seguito delle modifiche normative intervenute, mentre per i dirigenti con età pari o superiore a 50 anni la durata di 12 mesi dell’indennità ordinaria di disoccupazione erogata dall’Inps coincide con la durata dell’indennità integrativa a carico della GSR-FASI, per i dirigenti con età inferiore a 50 anni, la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione erogata dall’Inps risulta superiore di un mese a quella dell’indennità integrativa a carico della GSR-FASI.

Confindustria e Federmanager hanno preso atto della nuova situazione determinata dalle modifiche legislative e convenuto che la durata dell´indennità integrativa non deve essere inferiore a quella prevista a carico dell´Inps. Conseguentemente, lo scorso 25 gennaio 2008 hanno sottoscritto un accordo con il quale hanno convenuto, a parziale modifica di quanto previsto al punto 3) dell’accordo del 26 luglio 2006, che, a far data dal 1° gennaio 2008, per i dirigenti con età inferiore a 50 anni, l’erogazione del trattamento economico integrativo ha la durata di 8 mesi.

Con lo stesso accordo le parti hanno anche convenuto di modificare il termine di presentazione della domanda di prestazioni alla Gestione separata stabilita dall’art. 8, comma 2, del Regolamento, da 15 a 68 giorni, allineando il termine a quello previsto per la presentazione della domanda all’Inps. Pertanto, le domande presentate prima del 25 gennaio 2008 (data di sottoscrizione dell´accordo) e respinte dal Fasi-Gestione separata per decadenza del termine, saranno considerate ammissibili in presenza di tutti i requisiti previsti per il diritto alla prestazione.