FOCUS ON LINE - RIVISTA N° 16, 12 novembre 2008

Novità aziendali , Lavoro subordinato ed autonomo

Lavoro straordinario e premi per incrementi di produttività
L´Agenzia delle Entrate con la circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008 ha fornito ulteriori chiarimenti

Il Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito nella Legge ha dettato disposizioni urgenti in tema di esenzione ICI, detassazione straordinari, blocco aumenti tributi locali e altro. L’art. 2 in particolare ha trattato dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e incrementi di produttività e la circolare n. 49/E del 11 luglio 2008 dell’Agenzia delle Entrata ha illustrato i primi chiarimenti in merito alla tassazione agevolata su tali compensi. Ora l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro forniscono ulteriori chiarimenti che riguardano solo gli importi riconosciuti in funzione di incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa, competitività e redditività legati all´andamento economico dell´azienda e corrisposti nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2008 (12 gennaio 2009 in applicazione del principio di cassa allargata) anche se si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti o sono maturati in periodi precedenti. Beneficiano dell´agevolazione i lavoratori che nel 2007 non hanno avuto redditi di lavoro dipendente superiori al limite dei 30.000 euro  e nel limite di 3.000 euro. Il sostituto d´imposta calcola le ritenute da operare dopo aver sottratto le trattenute previdenziali obbligatorie.

I compensi per le prestazioni straordinarie effettuate in giorni festivi o, in generale, nei giorni di riposo sono soggetti alla tassazione agevolata a condizione che contribuiscano a incentivare l´efficienza organizzativa e la competitività dell´azienda. Si tratta, in particolare, delle somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in relazione alle ore effettivamente lavorate, anche per la quota di retribuzione prevista dall´orario contrattuale (per esempio part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica), dell’indennità o maggiorazione corrisposta ai dipendenti tenuti a svolgere lavoro ordinario la domenica e che usufruiscono del riposo settimanale in un giorno diverso, dei compensi per lavoro notturno ordinario per le ore di servizio effettivamente prestate e dei corrispettivi pagati per la giornata del sabato quando questo non è previsto come lavorativo, in caso di orario articolato su cinque giorni.

L´Agenzia delle Entrate ha precisato che l´imposta sostitutiva del 10% si applica allo straordinario forfetizzato spettante al personale non soggetto alla disciplina dell´orario di lavoro, a prescindere dal lavoro effettivamente prestato in quanto generalmente riconducibile a forme di incentivazione dell´efficienza organizzativa e di competitività. Anche gli importi corrisposti in misura fissa al personale direttivo generalmente denominati "superminimo", "assegni ad personam", indennità di funzione" possono godere della tassazione sostitutiva se destinati a compensare eventuali prestazioni rese oltre l´orario normale di lavoro per la parte riferibile alle sole prestazioni eccedenti l´orario ordinario. Tali compensi - superminimi, assegni ad personam, indennità di funzione - possono essere anche ricompresi tra quelli corrisposti a fronte di incrementi di produttività, efficienza organizzativa e competitività. In questo caso la tassazione sostitutiva è applicabile sulla parte di superminimo specificamente identificato dalle parti a tale scopo.

Nell´ipotesi di istituzione della banca ore, che consente di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni di lavoro aggiuntive, può fruire dell´agevolazione la sola maggiorazione retributiva erogata in denaro e non anche quella erogata in natura.

Per le prestazioni di lavoro supplementare e clausole elastiche del contratto part time, l’agevolazione si applica se il lavoratore svolge una prestazione di lavoro eccedente rispetto all’orario stabilito nel contratto mentre nel caso di clausole flessibili o di variazione della collocazione oraria della prestazione, l´agevolazione si applica alle ore che si situano al di fuori della collocazione oraria concordata.

La disposizione secondo la quale la tassazione sostitutiva si applica in presenza di contratti stipulati o trasformati prima del 29 maggio 2008 è riferita alle ipotesi di lavoro supplementare o prestazioni rese in presenza di clausole elastiche e non agli importi corrisposti per prestazioni di lavoro straordinario o a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa, competitività aziendali.

Sono assoggettabili a imposta sostitutiva, a condizione che comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa o siano legati alla competitività e redditività dell´impresa, le somme corrisposte per permessi Rol (riduzione orario di lavoro) residui, anche nel caso di pagamento periodico, le ferie e i permessi non fruiti nei limiti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, le indennità o maggiorazioni di turno o per lo svolgimento di mansioni promiscue o intercambiabili, i premi presenza e quelli per mancato infortunio nonché i premi o le provvigioni su vendite percepiti in base a percentuali sul fatturato, i premi "consolidati" che continuano ad essere erogati per effetto di livelli di competitività e redditività acquisiti nel tempo, i premi di produttività anche se istituiti nel c.c.n.l..

L´agevolazione del 10% non trova applicazione per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all´esodo.

L´Agenzia delle Entrate ha chiarito che l´imposta sostitutiva del 10% è applicabile anche alle prestazioni di lavoro straordinario erogate all´erede dell´avente diritto, a condizione che siano rispettati i requisisti previsti con riferimento al soggetto che ha prodotto il reddito.

Con l’occasione, nella circolare n. 59/08 è stato precisato che le erogazioni liberali in natura (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) sono escluse dal reddito se di importo complessivamente non superiore, nel periodo d´imposta, a 258,23 euro (art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/86). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l´esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è concessa ad un solo dipendente.