FOCUS ON LINE - RIVISTA N° 8, 28 giugno 2006

Ambiente, Sicurezza e Trasporti, Igiene e sicurezza

Guida di veicoli e macchine di movimentazione: divieto assoluto di alcolici per attività
In vigore dal 15 aprile nuove disposizioni

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 16 marzo 2006 ha raggiunto un’intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125.

Dallo scorso 15 aprile il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche riguarda anche le seguenti attivitĂ  lavorative:

¡               guida di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente B, C, D, E;

¡               guida di taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale;

¡               guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada per i quali è richiesto il certificato di formazione professionale;

¡               guida di macchine per la movimentazione di terra e merci.

Ai sensi dell’art. 21 del Decreto legislativo n. 626/94, pertanto il datore di lavoro si deve attivare per l’osservanza del divieto, anche con azioni documentate di informazione dei lavoratori e con l’adozione di procedimenti disciplinari in caso di violazione del divieto.

Il medico competente, nell´ambito del protocollo sanitario e secondo il programma di sorveglianza sanitaria, può predisporre i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro; gli accertamenti possono essere svolti anche dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL.