La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 16 marzo 2006 ha raggiunto unâintesa in materia di individuazione delle attivitĂ lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, lâincolumitĂ o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dellâart. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125.
Dallo scorso 15 aprile il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche riguarda anche le seguenti attivitĂ lavorative:
¡ guida di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente B, C, D, E;
¡ guida di taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale;
¡ guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada per i quali è richiesto il certificato di formazione professionale;
¡ guida di macchine per la movimentazione di terra e merci.
Ai sensi dellâart. 21 del Decreto legislativo n. 626/94, pertanto il datore di lavoro si deve attivare per lâosservanza del divieto, anche con azioni documentate di informazione dei lavoratori e con lâadozione di procedimenti disciplinari in caso di violazione del divieto.
Il medico competente, nell´ambito del protocollo sanitario e secondo il programma di sorveglianza sanitaria, può predisporre i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro; gli accertamenti possono essere svolti anche dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL.