La contribuzione volontaria può essere fatta dai lavoratori subordinati ed anche dai lavoratori iscritti alla gestione separata per i lavoratori parasubordinati, cui il Decreto legislativo n. 184/97 ha esteso la disciplina.
L´autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria si può ottenere se sono stati versati:
¡ cinque anni di contributi effettivi anche versati in gestioni diverse;
¡ tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione;
¡ un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per chi versa il contributo per il lavoro parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza cassa di categoria);
¡ un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che dal 1997 svolgono un lavoro a tempo parziale. In questo caso i versamenti volontari servono a coprire le settimane che risultano scoperte (part time verticale). L´autorizzazione può essere rilasciata solo in costanza di rapporto di lavoro in corso e non dopo la sua cessazione;
¡ un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un´attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. L´autorizzazione è rilasciata con decorrenza successiva al termine o alla sospensione del lavoro.
L´autorizzazione non può essere concessa se l´interessato, alla data della domanda, svolge attività come lavoratore dipendente, come lavoratore autonomo iscritto all´Inps o come libero professionista iscritto all´apposita Cassa di previdenza oppure è titolare di pensione diretta.
L´autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere richiesta anche dai lavoratori con figli che si avvalgono dell´astensione facoltativa dal lavoro, dei permessi per allattamento e/o dei periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra i 3 e gli 8 anni in modo da versare i contributi volontari per integrare la contribuzione figurativa prevista per questi periodi.
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari deve esser presentata alla propria sede dellâInps utilizzando il modulo O10/M, allegando la documentazione richiesta, la dichiarazione dei periodi assicurativi rilasciata dal datore di lavoro per l´anno di presentazione della domanda (su mod. O1/M-Sost.) e la copia del modello CUD relativo all´anno precedente.
L´importo del contributo volontario viene determinato applicando l´aliquota contributiva, prevista per ciascun anno e per ciascuna categoria, alla retribuzione percepita nelle 52 settimane precedenti la data di presentazione della domanda.
LâInps con ha fornito chiarimenti sui contributi volontari dovuti per lâanno 2007 dai lavoratori dipendenti non agricoli:
- la retribuzione minima settimanale è pari a 174,46 euro;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista lâapplicazione dellâaliquota aggiuntiva del 1% (art. 3, Legge n. 438/92) è di 40.083,00 euro;
- il massimale di cui allâart. 2, comma 18, della Legge n. 335/95, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione solo successiva al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino lâopzione per il sistema contributivo è di 87.187,00 euro;
- per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1995, lâaliquota sale dal 27,57% al 27,87%, mentre per quelli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995 lâaliquota contributiva sale dal 30,07% al 30,87%.
La stessa circolare ha chiarito che per quanto riguarda i lavoratori part time che vogliono integrare la loro contribuzione lâimporto del contributo volontario deve essere quantificato sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dal richiedente nel periodo stesso. I versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria dei periodi di lavoro part time non sono incompatibili con la contestuale contribuzione accreditata nella Gestione separata.
L´importo del contributo assegnato dallâInps è vincolante. Il versamento di una somma inferiore provoca automaticamente la riduzione proporzionale del periodo assicurato. Se, invece, si versa piĂš di quanto dovuto, l´Inps rimborsa la somma in eccedenza.
Il pagamento dei contributi volontari è trimestrale, e deve essere effettuato, con i bollettini prestampati inviati a casa dellâassicurato dall´Inps, entro il 30 giugno per i contributi relativi al trimestre gennaio â marzo, al 30 settembre per il trimestre aprile â giugno, al 31 dicembre per il trimestre luglio â settembre ed al 31 marzo per il trimestre ottobre - dicembre. I contributi pagati in ritardo non possono essere accreditati e vengono automaticamente respinti. L´assicurato, in alternativa alla restituzione, può chiedere che la somma sia utilizzata per coprire il trimestre successivo.
(Giovanni Scotti)