E’ legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che utilizza il telefono cellulare aziendale per fini personali

Cellulare aziendale: illegittimo l’uso per fini personali

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15334 del 9 luglio 2007, ha affermato che fa venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, per i profili soggettivi ed oggettivi, la condotta del dipendente che utilizza indebitamente, per fini personali, il cellulare aziendale.

La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa operato nei confronti di un lavoratore che per lungo tempo ha utilizzato per fini personali il telefono cellulare aziendale, da cui erano stati inviati migliaia di Sms.

Nel caso giudicato dalla Cassazione, il lavoratore licenziato, dipendente da oltre trent´anni, si era difeso sostenendo che il cellulare era stato usato dal figlio, contro il quale il datore aveva presentato un esposto, costituendosi nei suoi confronti parte civile. I giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la sentenza d´appello, la quale, valutata la condotta del lavoratore sotto il profilo soggettivo (colpa per non aver adeguatamente sorvegliato sull´uso dello strumento aziendale fornitogli in dotazione o dolo) e oggettivo (il telefono aziendale era stato utilizzato per l´invio di un numero spropositato di Sms), nonché l´entità del danno arrecato all´azienda, aveva accertato che il comportamento sanzionato fosse stato tale da far venir meno la fiducia del datore di lavoro nell´operato del suo dipendente.

Con la pronuncia n. 15334/07 la Cassazione ha applicato all´uso della nuova tecnologia (Sms) principi che, in passato, aveva affermato in caso di indebito utilizzo di strumenti aziendali dati in dotazione ai dipendenti per ragioni di servizio e, in particolare, del telefono.

Le precedenti decisioni, cui la Corte si è uniformata, hanno ritenuto legittimo il licenziamento di lavoratori che, senza essere autorizzati, avevano effettuato chiamate dal telefono aziendale per fini personali configurando tale condotta un inadempimento degli obblighi contrattuali, tale da violare i principi di fedeltà, diligenza, correttezza e buona fede, che devono improntare il rapporto di lavoro.

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