La Legge n. 247/07 ha elevato la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione erogata dall’Inps

Indennità ordinaria di disoccupazione

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L´indennità ordinaria di disoccupazione spetta ai lavoratori licenziati, sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.) se sono state raggiunte, a livello territoriale, le necessarie intese tra le parti sociali ed ai lavoratori che si siano dimessi per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni, ecc.).

Per ottenerla bisogna essere assicurati all´Inps da almeno due anni e avere versato almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’art. 1, comma 25, della Legge n. 247/07, contenente norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio scorso su previdenza, lavoro e competitività, ha elevato, a far data dal 1° gennaio 2008, la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione erogata dall’Inps, da 7 a 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e da 10 a 12 mesi quella per i lavoratori con un’età pari o superiore a 50 anni. Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, la percentuale è pari al 60% per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.

L’importo dell’indennità è comunque corrisposto nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge. Per l’anno 2008 il massimale è pari a 858,58 euro, elevato a 1.031,93 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 euro.

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore ha percepito tutte le giornate d´indennità spettanti, viene avviato ad un nuovo lavoro, diventa titolare di pensione diretta o viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria deve essere presentata all’Inps sul modulo DS 21 entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l´Impiego. Alla domanda devono essere allegati la dichiarazione dall´ultimo datore di lavoro, redatta sul modulo DS 22 - in alternativa, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva con cui autocertificare le informazioni relative all’ultimo rapporto di lavoro- il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati e la richiesta di detrazioni Irpef.

I moduli DS21, DS 22, la dichiarazione sostitutiva e il modulo di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito internet dell´Istituto, nella sezione "Moduli".

L´indennità di disoccupazione può essere riscossa con assegno circolare, con bonifico bancario o postale o allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

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