Dal 5 marzo 2008 le dimissioni volontarie possono essere presentate solo utilizzando l¡¦apposito modulo previsto dalla Legge n. 188/07 e dal Decreto interministeriale 21 gennaio 2008

Dimissioni volontarie: i soggetti e gli adempimenti

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Gli articoli 1334 e 1335 codice civile regolano le dimissioni come atto unilaterale ricettizio, che non necessita di motivazione e produce effetto nel momento in cui sono portate a conoscenza del datore di lavoro. Ora, la nuova disciplina precisa che il lavoratore per presentare le sue dimissioni deve utilizzare il modello MDV predisposto dal Ministero del Lavoro, che deve essere compilato collegandosi al sito ministeriale digitando l’indirizzo internet http://www.lavoro.gov.it/mdv. Le dimissioni comunicate con atto scritto differente da quello previsto dalla legge, pertanto, sono improduttive di effetti.

Il modulo MDV deve essere utilizzato in tutti i casi di recesso unilaterale di cui all’art. 2118 cod. civ., sempre rispettando i termini di preavviso richiesti. Le tipologie di rapporti interessate dalla nuova disciplina sono i rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod. civ., indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata; i rapporti di lavoro domestico; le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto; l’associazione in partecipazione di cui all’art. 2549 c.c. e seguenti, solo se caratterizzata dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali; i contratti di lavoro instaurati tra soci e cooperative.

Le ipotesi escluse dal campo di applicazione del modulo ministeriale sono: le risoluzioni del rapporto di lavoro consensuali, che derivano dall’incontro della volontà dei due contraenti; le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, per il principio della libera recedibilità del rapporto; le dimissioni incentivate, in quando anche in questo caso sussiste un accordo tra le parti; le cessioni del contratto perché la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale, ma con accordo trilaterale; gli stages e i tirocini, che non sono rapporti di lavoro, né autonomo, né subordinato; le prestazioni di lavoro accessorio ex art. 70 del Decreto legislativo n. 276/03; le prestazioni di lavoro occasionale; i rapporti di agenzia, ex art. 1742 e seguenti del codice civile; i rapporti di lavoro marittimo, sono regolati dalla legge speciale del codice della navigazione; le dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni che si configurano come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative; i rapporti di pubblico impiego che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti; i casi di collocamento in pensione.

Per quando riguarda quest’ultimo caso, tuttavia, poiché è già accaduto che il lavoratore abbia dato le dimissioni convinto di aver maturato i requisiti per la fruizione della pensione e, successivamente, si sia visto negare la prestazione per errori di calcolo, è opportuno che le aziende richiedano, comunque, al lavoratore la compilazione del modulo MDV. In caso contrario, potrebbe accadere che il lavoratore tenti di far valere la nullità delle dimissioni rassegnate senza aver utilizzato il modulo previsto dal decreto interministeriale.

La disciplina in esame non sostituisce quella specificamente disposta dall’art. 35, comma 8, Decreto legislativo n. 198/06 e dall’art. 55, comma 4, del Decreto legislativo n. 151/01 per le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo compreso dalla richiesta delle pubblicazioni ad un anno successivo al matrimonio, o durante la gravidanza, e quelle presentate da entrambi i genitori naturali, affidatari o adottivi fino al compimento di un anno di vita del bambino. La lavoratrice, che si dimette nel periodo di tutela rafforzata, quindi, dopo aver presentato le dimissioni con il MDV, deve convalidarle dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro.

L’ultima circolare ministeriale in tema di MDV ritiene soggette alla nuova disciplina anche le dimissioni per giusta causa di cui all’art. 2119 cod. civ.

Il lavoratore che intende recedere dal rapporto di lavoro ha tre possibilità: accedere direttamente ed autonomamente al sistema informatico predisposto dal Ministero del Lavoro, o in alternativa, rivolgersi ad un soggetto intermediario abilitato al sistema come, ad esempio, Centri per l’Impiego, ƒnDirezione Provinciale del Lavoro di Milano, ƒnComuni, sindacati e patronati.

Effettuata la registrazione al Sistema MDV e compilato telematicamente il modulo, il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione che rende univoco il modello, non più contraffabile, e un codice identificativo del modulo, con validazione temporale, attestante il giorno in cui lo stesso è stato compilato e dal quale decorrono i 15 giorni entro i quali il lavoratore può consegnare la domanda di dimissioni al suo datore di lavoro. L’unico campo che deve essere obbligatoriamente compilato della sezione dimissioni è quello della data di decorrenza delle medesime, che coincide con il primo giorno da cui decorre il preavviso.

Un’apposita procedura telematica, predisposta dal Ministero del Lavoro, permette al lavoratore di revocare le dimissioni rese con la modulistica in esame e sempre che il lavoratore non abbia già comunicato le dimissioni al datore di lavoro. Se ciò fosse avvenuto, infatti, le dimissioni non sarebbero comunque più revocabili, salvo il datore di lavoro acconsenta alla loro revoca.

SG

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