Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato la circolare relativa all’applicazione dell´art. 7 del Decreto ministeriale 11 marzo 2005.

Cronotachigrafo digitale: circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

  Ambiente, Sicurezza e Trasporti  

Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 dell´8 agosto 2006 è stata pubblicata la circolare n. 2 del 3 agosto 2006 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le istruzioni relative all’applicazione dell´art. 7 del Decreto ministeriale 11 marzo 2005.

Nella circolare sono state evidenziate alcune problematiche operative derivanti dell´entrata in vigore della normativa sul cronotachigrafo digitale che non hanno permesso agli operatori del settore di adempiere, al 1° maggio 2006, agli obblighi di montaggio e di taratura del nuovo apparecchio di controllo dei tempi di guida e di riposo e hanno comportato un regime transitorio di applicazione delle norme dell’Unione europea, che, attraverso diverse disposizioni nazionali, hanno consentito la circolazione di veicoli dotati sia di cronotachigrafi analogici sia digitali.

La circolare disciplina e limita il periodo transitorio che non deve comunque superare la fine del corrente anno, anche per poter attivare, a breve, un´efficiente rete sul territorio nazionale di officine autorizzate e per favorire la piena entrata in vigore della nuova disciplina entro il suddetto termine.

Il documento contiene misure dirette ad incidere sull´iter autorizzativo per l´ottenimento del codice identificativo del centro tecnico e della carta dell´officina e sullo svolgimento degli interventi tecnici nonché sulle operazioni di calibratura.

Al fine di permettere un iter autorizzativo che si realizzi nei tempi più brevi possibili la fase di esame dell´istanza da parte della competente Camera di Commercio sarà svolta in parallelo con quella del Ministero dello sviluppo economico che, al ricevimento da parte del predetto ente di una copia della istanza di autorizzazione, comunicherà il codice identificativo del centro tecnico. La Camera di commercio, sulla base della richiesta di emissione della carta dell´officina presentata unitamente all´istanza, provvederà all´esame tecnico e contemporaneamente all´inoltro della richiesta della carta dell´officina. In tal modo il rilascio della carta dell´officina al richiedente, del quale sia stato accertato il diritto, dovrebbe avvenire entro un termine che non dovrà superare, salvo motivate eccezioni per singola pratica, un massimo di venti giorni dalla data di presentazione della domanda.

Al fine di assicurare l´effettiva operatività di centri tecnici per l´effettuazione delle operazioni di cui all´art. 12 ed ai capitoli V e VI dell´allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, le domande di autorizzazione dei centri tecnici, oltre a specificare i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante per i quali si richiede l´autorizzazione, dovranno richiedere l´effettuazione di tutti gli interventi tecnici come definiti di cui all´art. 2, lettera h) del Decreto ministeriale 11 marzo 2005.

Al fine di consentire l´adempimento dell´obbligo comunitario da parte degli operatori che abbiano proceduto all´immatricolazione di veicoli dotati dell´apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all´allegato I B del Regolamento (CEE) n. 3821/85, fino al 31 dicembre 2006 i soggetti che siano autorizzati per lo svolgimento di tutti gli interventi tecnici di cui all´art. 2, lettera h), del Decreto 11 marzo 2005, per il tachigrafo digitale di un fabbricante, possono effettuare le operazioni di «calibratura» definite al capitolo I, lettera f) dell´allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, compresa la determinazione degli errori di cui al capitolo VI, numero 5, del precitato Regolamento (CEE), anche sui tachigrafi digitali di fabbricanti diversi da quello per il quale è concessa l´autorizzazione, comunque utilizzando strumenti sottoposti a controlli legali.

Fermo restando quanto disposto al punto 1, i centri tecnici autorizzati, in ragione della conoscenza tecnica già in possesso di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico, potranno svolgere le operazioni descritte al precedente punto 3 sin dalla data di pubblicazione della circolare.

Tali misure sono da considerarsi transitorie e tese a consentire l´entrata in vigore di una completa ed organica disciplina della materia entro il 31 dicembre 2006.

Dopo questa data la norma comunitaria sarà applicata integralmente anche ai trasporti nazionali su strada.

Digitando l’indirizzo internet www.unioncamere.it è possibile consultare on line l´elenco aggiornato dei centri tecnici già abilitati a compiere le operazioni di montaggio, installazione, attivazione, taratura, riparazione e sostituzione dei tachigrafi digitali.

 

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