L´azienda deve acquisire, al momento dell´assunzione, le informazioni relative alle scelte già fatte dal lavoratore in merito alla destinazione del TFR e la relativa documentazione probatoria in modo da poter agire secondo le disposizioni di legge.

Riforma previdenziale: obblighi per il datore di lavoro in caso di assunzione

  Novità aziendali   

A seguito dell’operatività della riforma della previdenza complementare, in applicazione di quanto implicitamente disposto dal Decreto legislativo n. 252/05, il datore di lavoro deve informarsi sulle scelte che il lavoratore da assumere ha fatto fino a quel momento in merito alla destinazione del trattamento di fine rapporto (Tfr). Egli deve, cioè, sapere se il dipendente che sta per assumere ha scelto la destinazione del suo Tfr e se é già iscritto ad un fondo pensione o meno.

Questo nuovo adempimento discende dagli obblighi informativi posti a carico delle aziende dall´art. 8, comma 8, del citato Decreto legislativo n. 252/05 in favore dei lavoratori che non hanno ancora effettuato la scelta e dal fatto che la scelta in favore della previdenza complementare é irreversibile e non può più essere modificata. Il lavoratore, che, nel corso di un precedente rapporto di lavoro, ha già aderito ad una forma pensionistica complementare, destinandovi il Tfr, infatti, deve continuare a versare il suo Tfr alla previdenza complementare.

L´azienda al momento dell´assunzione deve acquisire dal dipendente i dati e le informazioni relative:

- alla mancata effettuazione della scelta

In questo caso darà al lavoratore il modello TFR2

- alla scelta precedentemente fatta dal lavoratore

In questo caso si farà anche dare idonea documentazione probatoria, in modo da gestire le informazioni ricevute in modo conforme alle disposizioni di legge.

Di seguito sintetizziamo le varie situazioni in cui si potrebbe trovare il lavoratore da assumere.

·        Lavoratore esonerato, ai sensi del Decreto legislativo n. 252/05 e del Decreto ministeriale 30 gennaio 2007 dall’obbligo di fare la scelta perché al 31 dicembre 2006 versava già tutto il Tfr ad un fondo pensione e che quindi non ha compilato il modulo TFR1 o TFR2.

In questo caso il lavoratore deve consegnare la fotocopia del certificato di iscrizione all´ultimo fondo cui era iscritto e deve indicare entro sei mesi dall’assunzione il nuovo fondo cui destinare il suo TFR..

La mancata indicazione del fondo pensione nel termine suddetto comporterà il conferimento tacito, vale a dire l´obbligo del trasferimento del Tfr al fondo negoziale o, in mancanza, a Fondinps.

·        Lavoratore che nel corso del primo semestre 2007 ha già scelto la destinazione del Tfr alla previdenza complementare mediante conferimento esplicito (compilando il modulo TFR1/ TFR2) , conferimento tacito (meccanismo del silenzio assenso) oppure iscrizione ad un fondo pensione con cui ha modificato la scelta originariamente fatta con il modulo TFR1 o TFR2 in favore della conservazione in azienda.

Il lavoratore deve fornire la fotocopia del modulo TFR1 o TFR2, in caso di conferimento esplicito, e la copia del certificato di iscrizione all´ultimo fondo ed indicare entro sei mesi dall’assunzione il nuovo fondo cui destinare il suo TFR..

La mancata indicazione del fondo pensione nel termine suddetto comporterà il conferimento tacito, vale a dire l´obbligo del trasferimento del Tfr al fondo negoziale o, in mancanza, a Fondinps.

·        Lavoratore che, in un precedente rapporto di lavoro, con il modulo TFR 1 o TFR2 ha espressamente scelto di conservare il TFR in azienda, che non ha mai modificato tale scelta e che non risulta iscritto ad alcuna forma pensionistica complementare.

Il lavoratore deve presentare una fotocopia del modulo TFR 1 o TFR2 consegnato al precedente datore di lavoro.

Questa scelta, in occasione dell´assunzione o in un qualsiasi momento del rapporto di lavoro, può essere modificata per iscriversi ad una qualsiasi forma pensionistica complementare.

·        Lavoratore che al momento dell´assunzione non ha ancora effettuato la scelta sulla destinazione del Tfr e non ha mai compilato il modulo TFR1 o TFR2

L’azienda deve consegnare il modulo TFR2 e le relative informative in modo che il lavoratore possa effettuare la sua scelta entro i successivi sei mesi.

·        Lavoratore che, avendo interamente riscattato la sua posizione individuale accumulata presso un fondo, è ritornato nella stessa situazione dei soggetti che non hanno ancora fatto alcuna opzione.

Il riscatto totale é l´unica ipotesi in cui il dipendente che originariamente ha scelto di aderire alla previdenza complementare non é obbligato a vita a dare seguito a tale scelta, in quanto attraverso il riscatto ha acquisito la possibilità di scegliere ancora una volta.

L’azienda deve consegnare il modulo TFR2 e le relative informative in modo che il lavoratore possa effettuare la sua scelta entro i successivi sei mesi.

(GS)

 Versione stampabile




Torna