Il Governo ha approvato una nuova versione del Disegno di legge attuativo del Protocollo 23 luglio 2007 in tema di previdenza, mercato del lavoro e competitività che ora passerà all´esame del Parlamento.

Disegno di legge su previdenza, lavoro, competitività

  Novità aziendali   

Dopo le ben note vicissitudini politiche il Governo ha approvato una nuova versione del disegno di legge attuativo del Protocollo sottoscritto lo scorso 23 luglio 2007 con le parti sociali in tema di previdenza, mercato del lavoro e competitività.

Il provvedimento passerà ora all´esame del Parlamento, che può convertirlo in sede nel testo ricevuto o apportando le modifiche che riterrà opportune.

In attesa di conoscere l´esito definitivo dell´iter parlamentare, illustriamo di seguito alcuni dei punti più rilevanti del provvedimento nell´attuale formulazione.

Un primo argomento di generale interesse contenuto nel disegno di legge è sicuramente quello legato alla riforma pensionistica, che modificherà parzialmente le previsioni della Legge 23 agosto 2004, n. 243 (Legge Maroni).

In particolare, il disegno di legge prevede l’abolizione del cosiddetto scalone che prevedeva, dal 1° gennaio 2008, un passaggio dai 57 ai 60 anni di età per accedere alla pensione e, conseguentemente, i requisiti pensionistici nel 2008diventano 58 anni di età e 35 di contributi.

A partire dal luglio 2009 si dovrebbe poi instaurare un sistema di quote che sommano l´anzianità anagrafica a quella contributiva: da luglio 2009: quota 95 (data dalla somma di età anagrafica e contributiva) con almeno 59 anni d’età; da gennaio 2011: quota 96 con almeno 60 anni d’età; da gennaio 2013: quota 97 con almeno 61 anni d’età. L´età necessaria alla pensione di anzianità per i lavoratori autonomi è sempre un anno superiore a quella dei lavoratori dipendenti.

Prima di gennaio 2013 sarà fatta una verifica sui risparmi: se fossero significativi, la quota 97 potrebbe essere esclusa.

Resteranno esclusi dall´innalzamento dell´età pensionabile i lavoratori impegnati in attività usuranti, così come descritte nel disegno di legge, e i 5000 lavoratori collocati in mobilità, in base ad accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007, che presentino determinati requisiti e maturino il diritto a pensione durante la fruizione dell´indennità.

Per quanto poi riguarda la decorrenza della pensione, il disegno di legge conserva la disposizione della Legge Maroni che riduce da quattro a due le finestre pensionistiche, ma con alcune eccezioni.

Per coloro che maturano 40 anni di contributi è prevista la mancata riduzione da quattro a due finestre: essi potranno quindi continuare a uscire dal lavoro con quattro finestre l´anno (gennaio, aprile, luglio e ottobre, invece che solamente gennaio e luglio);

Vengono introdotte alcune finestre per l´uscita verso la pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda il calcolo della pensione per coloro che appartengono al sistema contributivo, saranno rivisti gli attuali coefficienti di trasformazione. Un´apposita Commissione dovrà proporre entro il 31 dicembre 2008 modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione e attualizzazione del montante contributivo. L´applicazione dei nuovi coefficienti, comunque, partirà nel 2010; da quel punto in poi la revisione sarà triennale e automatica, e non più decennale.

Tra i numerosi interventi di carattere previdenziale contenuti nel provvedimento alcuni riguardano l’aspetto contributivo: l’abolizione dei contributi sul lavoro straordinario a partire dal 1° gennaio 2008, uno sgravio contributivo nella misura fissa del 25% del premio di risultato fino al tetto del 5% (oggi 3%) della retribuzione annua, l’aumento dell’aliquota contributiva dei parasubordinati di un punto all’anno, fino a tre punti (24% per il 2008, 25% per il 2009 e 26% per il 2010).

Per quanto riguarda le novità relative al mercato del lavoro, il disegno di legge propone varie modifiche riguardanti, ad esempio, il collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, il contratto di apprendistato, il contratto di lavoro a tempo parziale ed il contratto a tempo determinato.

Per quanto riguarda quest’ultimo il disegno di legge, rispetto alla normativa in vigore contenuta nel Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prevede che è possibile stipulare diversi contratti a termine con lo stesso lavoratore entro il limite massimo di 36 mesi, comprensivi delle eventuali proroghe. Raggiunto il limite di 36 mesi è possibile stipulare un ulteriore contratto a termine a patto che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro, con l’assistenza di un sindacalista di fiducia del lavoratore (c.d. deroga assistita). La durata di questo ulteriore contratto è demandata all’autonomia delle parti. Nel caso di mancato rispetto della procedura il contratto si considera a tempo indeterminato.

Il testo del disegno di legge precisa che la nuova disciplina non si applica ai dirigenti, ai contratti di somministrazione a tempo determinato, ai lavoratori stagionali come individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1963, n. 1525.

Il limite massimo di 36 mesi, poi, non si applica ad alcune tipologie di contratti a termine, cioè quelli attivi al momento di entrata in vigore della norma e a quelli stipulati successivamente all’entrata in vigore della norma con lavoratori che abbiano già avuto rapporti a termine con la stessa impresa. In questo caso la disciplina si applicherà solo dopo 15 mesi dall’entrata in vigore e a partire da quella data i periodi lavorati precedentemente saranno considerati utili al raggiungimento del limite dei 36 mesi. Se tale limite è stato raggiunto o superato l’azienda potrà comunque ricorrere alla procedura della deroga assistita presso la Direzione provinciale del Lavoro. I lavoratori stagionali hanno un diritto di precedenza nel caso di assunzioni a termine; i lavoratori che abbiano svolto attività per più di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro hanno diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il disegno di legge contiene anche altre misure di carattere previdenziale, alcune oggetto di interventi attuativi e di delega, in tema di ammortizzatori sociali e di contribuzione.

Giovanni Scotti

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