Dal prossimo 30 aprile 200 entrano in vigore le novità previste in materia di assegni dal Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

Assegni bancari: novità

  Amministrazione e gestione  

I libretti di assegni bancari saranno rilasciati dalle banche già muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di carnet di assegni bancari in forma libera (cioè senza la clausola non trasferibile). Per ciascun modulo di assegno bancario richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro (un libretto di assegni liberi verrà pertanto a costare 15 euro).

Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro dovranno recare obbligatoriamente l´indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (ricordiamo che sino al 30 aprile 2008 tale obbligo resta valido sia per gli assegni bancari che per gli assegni circolari di importo superiore a 12.500 euro).

Gli assegni bancari e postali emessi all´ordine dello stesso traente (come quelli a favore mio proprio, me medesimo o altra dicitura analoga) potranno essere girati unicamente per l´incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e non potranno pertanto essere girati a terzi.

Gli assegni circolari verranno emessi dalle banche con la clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari di importo inferiore a 5.000 euro in forma libera (cioè senza la clausola non trasferibile). Per ciascun modulo di assegno circolare richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

Le girate su assegni bancari o circolari emessi senza la clausola non trasferibile (assegni emessi quindi per importi inferiori a 5.000 euro su modulo non contenente la formula non trasferibile) dovranno recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

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