Nella Gazzetta ufficiale n. 280/08 è stato pubblicato il Decreto legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Bonus ed ammortizzatori sociali in deroga

  Novità aziendali   

Il provvedimento, che consta di 36 articoli e prende in considerazione molte materie, dovrà essere convertito in legge per rendere definitive le misure che introduce.

L’art. 1 introduce un bonus straordinario per famiglie, lavoratori subordinati e pensionati che rientrano in uno dei seguenti sette profili:

200 euro       pensionati unici componenti del nucleo famigliare con un reddito inferiore a 15mila euro

300 euro       nucleo famigliare con due componenti con reddito non superiore a 17mila euro

450 euro       nucleo famigliare di tre componenti con reddito non superiore a 17mila euro

500 euro       nucleo famigliare di quattro componenti con reddito non superiore a 20mila euro

600 euro       nucleo famigliare cinque componenti con reddito non superiore a 20mila euro

1.000 euro    nucleo famigliare di oltre cinque componenti con reddito non superiore a 22mila euro

1.000 euro    nucleo famigliare con portatori di handicap, se il reddito totale non supera i 35mila euro

Per richiederlo occorre presentare una domanda autocertificando: coniuge non a carico e il suo codice fiscale; i figli, gli altri familiari a carico, la relazione dei parentela e il loro codice fiscale; il fatto che il reddito familiare complessivo rientri nei limiti richiesti dal provvedimento. Il modulo per la richiesta è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Se la richiesta si basa sulla base del reddito 2007, la domanda deve essere presentata al datore di lavoro o all’ente previdenziale entro il 31 gennaio 2009 di modo che il bonus sia erogato entro il mese di febbraio 2009 dal datore di lavoro al lavoratore dipendente ed entro marzo dall’ente previdenziale al pensionato. Se la richiesta si basa sulla base del reddito 2008, la domanda deve essere presentata al datore di lavoro o all’ente previdenziale entro il 31 marzo 2009 di modo che il bonus sia erogato entro il mese di aprile 2009 dal datore di lavoro al lavoratore dipendente ed entro maggio dall’ente di previdenza al pensionato.

L’art. 19, invece, si occupa del potenziamento e dell’estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione e della disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga.

Il Governo finanzia con il Fondo per l’occupazione l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, a condizione che gli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva si facciano carico di una somma pari ad almeno il 20%. La durata massima è di 90 giornate di indennità nell’anno solare. Il Governo, in via sperimentale, nel triennio 2009-2011, finanzia l’indennità di disoccupazione per 90 giorni l’anno agli apprendisti con almeno tre mesi di servizio presso l’impresa interessata dal trattamento in caso di sospensione dovuta a crisi aziendali o occupazionali o in caso licenziamento. Anche in questo caso l’indennità è subordinata all’integrazione di almeno il 20% da parte degli Enti bilaterali.

I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione possono essere prorogati con decreto del Ministro del Lavoro, con accordi da stipulare entro il 20 maggio 2009 per settori produttivi o aree territoriali e recepiti dal Governo entro il 15 giugno 2009. Il Governo ha incluso nel provvedimento la misura degli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, i lavoratori assunti a tempo determinato, gli apprendisti, per i lavoratori con contratti di somministrazione: questi lavoratori devono sottoscrivere un patto di servizio presso il Centro per l’Impiego per poter godere della relativa indennità.

La cassa integrazione guadagni straordinaria e la mobilità per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti sono prorogate fino al 31 dicembre 2009.

Per quanto riguarda i collaboratori autonomi, in via sperimentale e per il triennio 2009-2011, il provvedimento riconosce loro una somma pari al 10% del reddito percepito l´anno precedente. I collaboratori, però, devono avere svolto la loro prestazione per un unico committente, percepito compensi per l´anno precedente tra i 5.000 euro e i 13.800 euro, accreditato presso la gestione separata almeno tre mensilità, svolto l´attività in zone dichiarate in stato di crisi o in settori dichiarati in crisi.

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