Il Ministero del Lavoro, con nota 1° giugno 2006 - prot. n. 97, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza dell’interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri nei casi previsti dall’art. 17, comma 2 lett. b) e c), del Decreto legislativo n. 151/01.

Tutela della maternità:interdizione dal lavoro per lavoratrici madri

  Novità aziendali   

Acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, il Ministero ha precisato che, a norma dell’art. 87 del Decreto legislativo n. 151/01, sino all’entrata in vigore di nuove disposizioni regolamentari del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 1026/76, salvo quanto stabilito dall’art. 86 dello D. lgs. n. 151/01.

L’art. 18, commi 7 e 8, del predetto D.P.R., prevede che per i casi d´astensione dal lavoro indicati alle lett. b) e c) dell´art. 5 della legge, qualora sia la lavoratrice, o il datore di lavoro, a presentare l´istanza ai sensi del settimo comma dell´art. 30 della legge, il provvedimento dell´ispettorato del lavoro deve anch´esso essere adottato entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo [7 giorni dalla ricezione della relativa documentazione]. L´emanazione del provvedimento è condizione essenziale per l´astensione dal lavoro, che decorrerà dalla data del provvedimento stesso.

L´Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l´astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione di quest´ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all´organizzazione aziendale, l´impossibilità di adibirla ad altre mansioni.

Da quanto riportato è dunque possibile evidenziare i seguenti principi:

- l’emanazione del provvedimento è condizione essenziale per l’astensione dal lavoro, che decorrerà pertanto dalla data del provvedimento stesso;

- il provvedimento deve comunque essere adottato entro il termine di sette giorni dalla ricezione della documentazione completa;

- la DPL può disporre immediatamente l’astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti l’organizzazione aziendale, l’impossibilità di adibirla ad altre mansioni.

Alla luce di tali principi, la comunicazione immediata della impossibilità di spostamento ad altre mansioni della lavoratrice, trasmessa dal datore di lavoro al Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro, rende possibile l’emanazione del provvedimento entro il termine previsto dalla disciplina richiamata.

Viceversa, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non provveda a modificare le condizioni di lavoro o a spostare la lavoratrice ad altre mansioni, ovvero a trasmettere la dichiarazione relativa alla impossibilità di effettuare tale spostamento (presupposto per il rilascio immediato del provvedimento di interdizione), certamente non appare conforme alla disciplina vigente l’emanazione di un provvedimento che agisca retroattivamente.

Il datore di lavoro non può disporre autonomamente l’interdizione della lavoratrice, in quanto l’emanazione del provvedimento, come detto, è condizione essenziale per l’astensione dal lavoro.

Giovanni Scotti

 Versione stampabile




Torna