Di seguito illustriamo le novità in materia previdenziale contenute nella manovra correttiva per gli anni 2011-2012 prevista dal Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

Decorrenza dei trattamenti pensionistici: novità

  Novità aziendali   

L’art. 12 del provvedimento prevede, per i soggetti che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità dal 2011, il diritto all´accesso del trattamento sorge dopo che siano decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi e per gli iscritti alla gestione separata. L’apertura della finestra dopo 12 mesi vale anche per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione tramite i 40 anni di contribuzione, a prescindere dall’età anagrafica.

In caso di totalizzazione, che, lo ricordiamo, consente di poter sommare, per raggiungere il requisito minimo per il diritto a pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più enti di previdenza così da ottenere, il trattamento pensionistico decorre 18 mesi dopo il raggiungimento del diritto; il trattamento della pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa; il trattamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, in caso di pensione di inabilità.

La nuova disciplina previdenziale non si applica ai lavoratori dipendenti che sono nel periodo di preavviso al 30 giugno 2010 e maturano i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva per la pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; ai lavoratori che perdono il titolo per lo svolgimento dell´attività lavorativa specifica a causa del raggiungimento di limite di età; ai lavoratori, nel limite di 10.000 unità, che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2011: collocati in mobilità, ai sensi degli art. 4 e 24 della Legge n. 223/91, sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, Legge n. 223/91, a seguito di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; che il 31 maggio 2010 sono titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (art. 2, comma 28, Legge n. 662/96).

Coloro che svolgono contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria sono iscritti in quella relativa all’attività svolta in misura prevalente (Art. 1, comma 208, Legge n. 662/96). Spetta all’InpsS decidere dove iscrivere il lavoratore nell´ipotesi di attività autonome esercitate in forma d’impresa (art. 12, comma 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78) da commercianti, artigiani e coltivatori diretti.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro per i quali è prevista obbligatoriamente l’iscrizione alla Gestione separata può sussistere ancora la doppia iscrizione (art. 2, comma 26, Legge n. 335/95).

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