Nel supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 è stata pubblicata la legge di stabilità per il 2011

Legge di stabilità per il 2011: gli ammortizzatori sociali

  Novità aziendali   

La Legge  n. 220 del 13 dicembre 2010, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, meglio nota come legge di stabilità 2011 (ex legge finanziaria) prevede varie disposizioni giuslavoristiche e previdenziali.

In particolare, la legge di stabilità prevede la proroga per tutto il 2011 dei seguenti ammortizzatori sociali:

·       trattamenti di CIG, mobilità e disoccupazione speciale, in deroga alla normativa vigente (art. 1, comma 30);

·       anticipo del pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti in deroga, nel limite di quattro mensilità (art. 1, comma 31);

·       benefici previsti per le imprese che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 1, comma 31);

·       fruizione dei trattamenti di CIGS e mobilità da parte delle aziende commerciali e delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (art. 1, comma 32);

·       iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con anche meno di 15 dipendenti (c.d. piccola mobilità) (art. 1, comma 32);

·       fruizione di un trattamento equivalente all'indennità di mobilità per i lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità (art. 1, comma 32);

·       ricorso a contratti di solidarietà difensivi per le imprese con meno di 15 dipendenti (art. 1, comma 32);

·       trattamento di CIGS per crisi aziendale, in caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, fino ad un limite di 24 mesi  (art. 1, comma 32);

·       utilizzo di lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito durante il rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione professionale (art. 1, comma 33);

·       conferma dell'aumento dal 60% all'80% degli importi relativi ai contratti di solidarietà difensivi del settore industriale (art. 1, comma 33);

·       incentivi in favore delle imprese che assumono lavoratori in particolari condizioni (art. 1, comma 33).

Sulla fruizione dei trattamenti, la legge di stabilità ha esteso anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di CIG e mobilità in deroga i requisiti di anzianità ordinari previsti per poter accedere alle forme di integrazione al reddito: almeno 90 giorni per quanto riguarda la richiesta del trattamento di CIG e almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato per la richiesta di indennità di mobilità. Questo ultimo requisito può essere raggiunto prendendo in considerazione anche le mensilità accreditate dalla stessa impresa alla gestione separata per i collaboratori che, in regime di monocommittenza, che abbiano conseguito un reddito superiore a 5.000 euro. (art. 1, comma 31).

La legge di stabilità 2011 prevede anche:

·       la possibilità per i lavoratori in CIG per crisi aziendale e in mobilità in deroga di chiedere il pagamento dei trattamenti in un'unica soluzione, per intraprendere un'attività di lavoro autonomo o per avviare un'attività autoimprenditoriale (art. 1, comma 33);

·       il computo del periodo prestato come collaboratore coordinato e continuativo, nei limiti di tredici settimane, in quello necessario per il godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione (art. 1, comma 33);

·       l’ampliamento dei soggetti in mobilità che possono beneficiare delle finestre di pensionamento previgenti o che in alternativa possono ottenere la concessione di un prolungamento dell'intervento di tutela al reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico (art. 1, comma 37);

·       l'abrogazione della disposizione che prevedeva l'aumento dei contributi nella misura dello 0,09 % (art. 1, comma 39);

·      la proroga per il 2011 dello sgravio contributivo sui premi di risultato (art. 1, comma 47).

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